Per la Cassazione, la condotta dell'insegnante integra il reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina

di Marina Crisafi - Un mese di carcere per il prof che dà una manata allo studente in classe. E non conta se il clima in aula non è proprio dei migliori, ma anzi caratterizzato da ostilità e incomprensione. È quanto confermato dalla Cassazione, nei confronti di un insegnante di un istituto di pubblica istruzione meridionale, ritenuto colpevole del reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina ex art. 571 c.p.

Nella sentenza (n. 3801/2017 qui sotto allegata), gli Ermellini confermano la decisione dei giudici di merito caratterizzata da una puntuale ricostruzione del complesso delle condotte contestate (tra cui appunto la manata all'allievo) e da esauriente motivazione della sussistenza dei requisiti del reato contestato.

A nulla valgono, invece, le doglianze del prof che puntava sull'episodio della manata inferta al minore, lamentando l'assoluta carenza probatoria alla luce dell'inadeguatezza del contesto scolastico in seno al quale aveva dovuto prestare la propria attività e l'omessa considerazione, nella sentenza d'appello, della sussistenza del pericolo di malattia, quale elemento indefettibile del reato di cui all'art. 571 c.p.

Ricorda, infatti, il Palazzaccio che "in tema di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, rileva la nozione di malattia non solo fisica ma anche della mente, di portata più ampia di quelle concernenti l'imputabilità o i fatti di lesione personale, estendendosi fino a comprendere ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, dallo stato d'ansia all'insonnia, dalla depressione ai disturbi del carattere e del comportamento".

Inoltre ai fini della sussistenza del reato, "il pericolo di una malattia fisica o psichica - può - essere desunto anche dalla natura stessa dell'abuso, secondo le regole della comune esperienza; e può ritenersi, senza bisogno di alcuna indagine eseguita sulla base di particolari cognizioni tecniche, allorquando la condotta dell'agente presenti connotati tali da risultare suscettibile in astratto di produrre siffatta conseguenza. Né occorre, trattandosi di tipico reato di pericolo, che questa si sia realmente verificata, atteso che l'esistenza di una lesione personale è presa in considerazione come elemento costitutivo della ipotesi diversa e più grave prevista dal secondo comma dell'art. 571".

Nulla da fare per l'uomo neanche sull'entità della pena, poiché, concludono dalla S.C. dichiarando inammissibile il ricorso, "si è al cospetto di una misura talmente modesta da apparirne del tutto giustificata la determinazione onnicomprensiva operata dal giudice d'appello in relazione alla pluralità delle condotte in concreto ascritte al ricorrente".


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