Ai fini dell'integrazione del reato di molestie o disturbo alle persone occorre che il luogo sia pubblico o aperto al pubblico

di Lucia Izzo - Accumulare rifiuti e sporcizia nel cortile del condominio integra il reato di molestie e disturbo alle persone. A meno che il cortile non sia ad uso esclusivo. E' quanto chiarito dalla Cassazione con la recente sentenza n. 2754/2017 (qui sotto allegata).

Nel caso di specie, i ricorrenti, sono padre e figlia, imputati del reato di cui all'art. 660 c.p. e condannati dal Tribunale alla pena di 300 euro di ammenda, per aver recato disturbo e molestia a un vicino mediante accumulo di materiale ferroso e legnoso all'interno del cortile comune e a ridosso del muro della finestra della sua abitazione.

La prova dei comportamenti molesti tenuti dagli imputati, consistiti nell'accumulo di legna, in quantità superiore al fabbisogno di una famiglia, e di una mole di materiale vario proprio in prossimità delle finestre del vicino, emergeva dalle dichiarazioni di quest'ultimo e dalla documentazione fotografica acquisita agli atti che ritraeva le condizioni di estrema sporcizia e disordine a ridosso del muro del suo appartamento.

Nell'appello, i due deducevano, tuttavia, che il cortile fosse nella loro esclusiva disponibilità. La molestia non sarebbe stata, dunque, arrecata in luogo pubblico o aperto al pubblico come richiede la fattispecie penale.

La Cassazione, preliminarmente, ricorda, che per integrare il reato occorre che il luogo sia pubblico o aperto al pubblico, intendendo per tale il luogo in cui "ciascuno può accedere in determinati momenti ovvero il luogo al quale può accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti". Ancora, per integrare il requisito della pubblicità del luogo di commissione del reato è sufficiente che, indifferentemente, il soggetto attivo ovvero quello passivo si trovino (almeno uno di essi) in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Nel caso di specie, tuttavia, pur essendo il cortile in comproprietà (degli imputati e di altre due condomine), lo stesso era utilizzato esclusivamente da parte di padre e figlia.

Per cui, stante il carattere privato del cortile, deve ritenersi, secondo il Palazzaccio, che la condotta dei due si sia sviluppata in luogo privato e che in luogo privato si trovasse il destinatario delle ritenute molestie. Da qui, l'esclusione della rilevanza penale delle molestie, per difetto del requisito oggettivo, e l'annullamento della sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Cassazione, sentenza n. 2754/2017

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