Onere di allegazione e prova a carico del datore di lavoro
Avv. Rossana Perra - Con la Sentenza 12 gennaio 2017, n. 618, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha confermato il più recente orientamento secondo il quale, in tema di obbligo di repechage, incombe unicamente a parte datoriale sia l'onere di allegazione sia l'onere della prova dell'impossibilità di collocare aliunde il lavoratore licenziato.

Secondo la Suprema Corte, invero, la differente interpretazione che configurava a carico del lavoratore l'onere di allegare una sua possibile ricollocazione nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda confligge con la ratio dell'art. 5 della Legge n. 604/1966, che pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni analoghe a quelle precedentemente svolte.

La sentenza recente (qui sotto allegata) compie applicazione concreta del principio della "vicinanza alla prova", principio che consente di ripartire l'onere probatorio tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nella propria sfera d'azione.

Esprime, quindi, la Suprema Corte in definitiva un principio di civiltà giuridica, se si tiene conto delle difficoltà concrete, soprattutto nelle aziende di grosse dimensioni, per il lavoratore nella ricostruzione dell'organigramma aziendale e nell'individuazione delle mansioni svolte in concreto da tutti i prestatori di lavoro.

Avv. Rossana Perra

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Cassazione, sentenza n. 618/2017

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