Le nuove istruzioni e precisazioni dell'Inps per il 2017

di Lucia Izzo - L'assegno di natalità, c.d. bonus bebè, previsto dalla legge n. 190/2014 (art. 1, commi da 125 a 129) a due anni di distanza necessità di nuove istruzioni, precisazioni ed implementazioni procedurali


Le ha fornite l'Inps a mezzo del messaggio 261/2017 (qui sotto allegato) premendo in considerazioni diversi aspetti del bonus bebè, il contributo pari a 80 euro mensili che la legge riconosce per un triennio per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 (per approfondimenti: Bonus bebè 2016: ecco a chi spetta e come presentare domanda).


Manovra che dovrebbe applicarsi anche quest'anno, in quanto confermata dalla legge di Bilancio per il 2017 insieme ad altre misure a sostegno delle famiglie (per approfondimenti: Bonus famiglia 2017, tra conferme e novità).


Nel messaggio dell'Istituto figurano, ad esempio istruzioni su validità e rinnovo dell'ISEE corrente, nonché sugli aggiornamenti procedurali per le attestazioni ISEE con omissioni o difformità sul patrimonio mobiliare; seguono precisazioni sull'ISEE minorenni quale unico indicatore rilevante per l'individuazione della soglia di legge.


Ancora, emergono istruzioni sulle nuove modalità di comunicazione del codice IBAN e delle richieste di variazione per il pagamento dell'assegno (modello SR163) e precisazioni sulla necessità di domanda di assegno per ciascun minore in caso di parto gemellare ed adozioni plurime.


Non mancano altresì precisazioni sul rinnovo annuale della DSU ed inclusione del minore nel quadro A della DSU e precisazioni sull'affidamento temporaneo di minori nati o adottati fuori dal triennio 2015-2017: mancanza del presupposto per la concessione dell'assegno.

Attestazioni ISEE

I dati reddituali di un DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) già presentata, possono essere aggiornati con l'ISEE corrente in caso di modifica della situazione lavorativa di un componente che ha determinato una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo.


L'Inps rammenta che tale ISEE ha validità due mesi dalla presentazione della DSU Modulo sostitutivo. Pertanto, è possibile presentare domanda di assegno in presenza di un ISEE corrente entro il bimestre di validità dello stesso se tale indicatore non è superiore alla soglia di legge di 25.000 euro annui. In tal caso la procedura determina l'importo dell'assegno in base al valore dell'ISEE corrente fino alla presentazione di una nuova DSU.


Invece, laddove sia scaduto l'ISEE corrente, se non viene presentata una nuova DSU modulo Sostitutivo, verrà presa a riferimento l'ultima DSU presentata e l'ISEE ordinario rilasciato per effetto della stessa.


L'Istituto rammenta che, benché la domanda di assegno si presenti di regola una sola volta, solitamente nell'anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario tuttavia che il richiedente l'assegno rinnovi la DSU per ciascun anno di spettanza del beneficio. 


Ai fini dell'assegno di natalità, è necessario che nel nucleo familiare indicato nella predetta DSU sia indicato il figlio nato, adottato, o in affido preadottivo per il quale si richiede il beneficio, quindi per la domanda di assegno non può essere utilizzata la DSU che, sebbene in corso di validità, sia stata presentata prima della nascita o dell'ingresso in famiglia del figlio nato, adottato o in affido preadottivo, pena il respingimento delle domande per ISEE non reperito, con necessità di presentarne una nuova dopo aver presentato la DSU.

Sospensione in caso di omissioni o difformità

L'Inps rammenta che, in relazione ai dati autodichiarati nella DSU, l'Agenzia delle entrate effettua appositi controlli anche per verificare se vi sia corrispondenza tra quanto indicato dagli utenti nella sezione relativa al patrimonio mobiliare e le informazioni presenti nell'anagrafe dei rapporti.

A far data dal 1° gennaio 2017, se vengono intercettate attestazioni ISEE riportanti omissioni e/o difformità sui rapporti finanziari, verrà sospesa in automatico l'istruttoria della domanda (se si tratta di una domanda nuova), oppure il pagamento della prestazione (se questo è in corso) e inviata automaticamente all'utente una comunicazione in cui avvisa dell'avvenuita sospensione di istruttoria o pagamento a causa delle anomalie riscontrate e della possibilità di presentare entro il termine di 30 giorni una nuova DSU in linea con le risultanze dell'Agenzia delle Entrate.


In alternativa, si potrà produrre la documentazione dell'intermediario (Banca, Poste Italiane, ecc.) che ha comunicato i rapporti finanziari all'Agenzia delle Entrate, per consentire all'Inps, quale Ente erogatore, di verificare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU già presentata. Tale documentazione dovrà essere prodotta alle Strutture dell'Istituto da parte dell'utente entro dodici mesi dalla data di attestazione della DSU viziata dalle omissioni/difformità.


La sospensione perdurerà fino a quando l'utente non si sarà attivato, secondo una delle due predette opzioni (nuova DSU o esibizione di idonea documentazione), per consentire alla Struttura INPS competente di procedere al completamento dell'istruttoria.


Per le DSU che verranno presentate dal 2017 nel corso degli ultimi mesi dell'anno, la tempistica per sanare, con la presentazione della nuova DSU, l'eventuale presenza di omissioni e difformità, si conclude necessariamente entro la fine dell'anno.

Affidamento temporaneo di minori nati o adottati fuori dal triennio 2015-2017

Nel caso in cui la domanda di assegno sia presentata da persona che ha il minore in affidamento temporaneo (domanda presentata dopo o in luogo di quella del genitore naturale o adottivo), data la natura provvisoria di questo istituto giuridico che ben potrebbe essere limitato ad un breve periodo e porsi anche in continuità rispetto all'erogazione dell'assegno di natalità al genitore naturale del bambino, occorre verificare sempre l'evento principale che dà diritto alla prestazione


Pertanto, precisa l'Inps, in tal caso occorre risalire alla data di nascita, adozione o affido preadottivo del minore che dovrà essere avvenuta nel triennio di riferimento ossia tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 poichè, anche questo in caso, l'evento tutelato rimane la nascita o l'adozione/affidamento preadottivo verificatisi nel predetto triennio. 


Quindi, per i nati/adottati o in affido preadottivo fuori dal triennio (prima del 2015 e dopo il 2017) l'assegno non potrà essere concesso, benché l'affido temporaneo risulti disposto nel triennio 2015/2017.

Parto gemellare ed adozioni plurime

In caso di parto gemellare e/o adozione plurima, rammenta l'Inps, dovrà essere presentata un'autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato


Ad esempio, nell'ipotesi di nascita o adozione di due o più gemelli (o affidamenti plurimi, ossia avvenuti contestualmente), occorrerà presentare un'apposita domanda per ciascuno di essi (quindi due o più domande a seconda dei nati). 


A tal fine, al termine della compilazione e dopo l'invio della prima domanda l'utente può procedere all'inserimento delle successive mediante il pulsante NUOVA DOMANDA e, in tal modo, il sistema predisporrà una successiva domanda precaricando alcune delle informazioni richieste.

Inps, messaggio 261/2017

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