Nota di commento alla sentenza Cass., Civ., Sez. I, 15 marzo 2016, n. 5089

Dott. Stefano Vietti Michelina - Il giudice di merito per assolvere l'intermediario finanziario dalla responsabilità conseguente agli obblighi di informazione previsti dalla legge deve accertare se sussista effettivamente la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, ed in mancanza di tale prova, che è a carico dell'intermediario fornire (art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998), questi sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore.

Questo è quanto affermato dai giudici di legittimità nella sentenza n. 5089/2016 (qui sotto allegata), a seguito di un contenzioso istaurato tra un istituto bancario ed una sua cliente. Confermando la decisione della Corte d'appello di Torino la banca è stata condannata al risarcimento di tutti i danni subiti dalla stessa cliente che ha sottoscritto, senza adeguata informazione, un ordine di acquisto di obbligazioni nell'imminenza del fallimento della società emittente.

In particolare la cliente dell'istituto bancario lamentava di non essere stata sufficientemente avvertita dell'elevatissimo rischio dell'investimento, visto il noto dissesto finanziario della società di cui si apprestava ad acquistare obbligazioni ed il suo probabile fallimento, ritenendo priva di valore la semplice dichiarazione di consapevolezza dell'inadeguatezza dell'operazione

Richiamando precedenti pronunce i giudici hanno affermato che a fronte di una operazione non adeguata, come quella riconosciuta in discussione, la banca "può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute" (Cass., sez.I, 25 giugno 2008, n. 17340; Cass., sez. I, 29 ottobre 2010, n. 22147).

La necessità di provvedere ad una adeguata informativa è anche espressa all'art. 21 TUF secondo cui, nella prestazione dei servizi e nelle attività di investimento ed accessori, i soggetti abilitati devono acquisire le informazioni necessarie dal cliente ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati. Anche lo stesso art. 28 del Regolamento Consob, all'epoca vigente, richiede che gli intermediari autorizzati si accertino dell'effettiva esperienza del cliente, della sua situazione finanziaria complessiva e della sua reale propensione al rischio in base agli obiettivi di investimento.

Nel caso in esame i Giudici hanno ritenuto non assolto l'onere della prova a cui era obbligato l'istituto bancario in quanto il funzionario che aveva ricevuto l'ordine di acquisto si era limitato a riferire di aver fornito le informazioni dovute senza dare ulteriori specificazioni.

Inoltre è stata negata validità alla dichiarazione di consapevolezza dell'inadeguatezza dell'investimento fatta sottoscrivere dalla banca, dato che tale documento si limitava a dare atto della mancanza di convenienza dell'operazione, ma non ne indicava specificatamente le ragioni.

Pertanto, all'esito del giudizio di legittimità, è stata confermata la condanna all'istituto di credito al risarcimento dell'intera somma investita, condannando peraltro l'attrice alla restituzione dei titoli. 

Cassazione, sentenza n. 5089/2016

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