Quanti posti sono riservati e a quali categorie di soggetti spettano

di Valeria Zeppilli - Dal 1° gennaio 2017 e sino al 2 marzo 2017 sono aperti i termini per presentare istanza di accesso all'ottava salvaguardia alle Direzioni Territoriali del Ministero del Lavoro o all'Inps.

I requisiti di accesso sono quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 212 e seguenti, della legge numero 232/2016 e, nei fatti, sono analoghi a quelli già previsti per il diritto alla settima salvaguardia.

C'è però un'importante novità: l'estensione dei termini entro i quali la decorrenza della pensione dovrà essere posticipata. Essi, oggi, coincidono infatti con il 6 gennaio 2018/2019. Chi invece è in mobilità deve raggiungere i requisiti entro tre anni dal termine del sostegno al reddito, così come chi riceve il trattamento speciale edile.

Esodati: ecco i beneficiari dell'ottava salvaguardia

I posti per l'ottava salvaguardia sono suddivisi tra cinque categorie di esodati.

In particolare, 11mila posti spettano ai lavoratori che sono andati in mobilità a seguito di accordi governativi o non stipulati entro il 31 dicembre 2011. Essi devono aver maturato la pensione entro 36 mesi dalla scadenza dell'indennità di mobilità, mentre il rapporto di lavoro deve essere cessato entro il 31 dicembre 2014.

10.400 posti, invece, sono riservati ai prosecutori volontari autorizzati alla contribuzione prima del 4 dicembre 2011. Essi devono far valere almeno un contributo volontario, indipendentemente dal fatto che abbiano in seguito svolto o meno delle attività, comunque non riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La decorrenza della pensione rispetto alla disciplina ante-Fornero, invece, deve avvenire entro il 6 gennaio 2019, inclusa la finestra mobile.

Una terza categoria di beneficiari dell'ottava salvaguardia sono i lavoratori cessati dal servizio entro il 30 giugno 2012, attraverso accordi individuali o collettivi siglati entro il 31 dicembre 2012.

Anche in questo caso non importa che gli stessi abbiano svolto in seguito delle attività non riconducibili a un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

A tali soggetti spettano 7.800 posti che dovranno dividere con i lavoratori cessati con le medesime modalità tra il 30 giugno e il 31 dicembre 2012 o per risoluzione unilaterale tra il 1° luglio 2007 e il 31 dicembre 2011.

Tutti i lavoratori appartenenti a questa categoria, rientrano nell'ottava salvaguardia se, compresa la finestra mobile e rispetto alla disciplina ante-Fornero, maturano la decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2019.

700 posti sono poi riservati ai lavoratori congedati nel 2011 per assistere figli affetti da grave disabilità e che maturino la decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2019 rispetto alla disciplina ante-Fornero, compresa la finestra mobile.

Infine, 800 posti spettano a coloro che avevano un contratto a tempo determinato e in somministrazione, siano cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non siano rioccupati a tempo indeterminato e maturino la decorrenza della pensione rispetto alla disciplina ante-Fornero entro il 6 gennaio 2017, compresa la finestra mobile.

Restano però esclusi i lavoratori del settore agricolo e quelli con qualifica stagionale.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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