Tra le eccezioni previste dalle linee guida dell'Anac restano i "pareri legali" che attengono al diritto di difesa in un procedimento contenzioso

di Lucia Izzo - Dallo scorso 23 dicembre è entrato ufficialmente in vigore il FOIA (Freedom Of Information Act), introdotto con il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, che ha regolamentato con nuove norme il diritto di accesso agli atti amministrativi in Italia.


La nuova normativa concede ai cittadini, a prescindere da una personale motivazione a sostegno della richiesta, la possibilità di prendere visione ed estrarre copia liberamente e gratuitamente dei documenti in possesso delle Pubbliche Amministrazioni (per approfondimenti: FOIA: come funziona il nuovo accesso agli atti amministrativi).


È stata poi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10/01/2017, n. 7 la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 28 dicembre 2016, n. 1309 (qui sotto allegata) recante "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013" (c.d. Decreto Trasparenza).


L'Anac ha in sostanza provveduto a elencare le eccezioni alla trasparenza della pubblica amministrazione, tra cui emergono il segreto professionale e i pareri degli avvocati.

Eccezioni assolute

Una prima categoria di eccezioni è prevista dalla legge e ha carattere tassativo: si tratta di quelle poste da una norma di rango primario a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari rispetto a quello del diritto alla conoscenza diffusa. 


In presenza di tali eccezioni l'amministrazione è tenuta a rifiutare l'accesso (segreto di Stato o divieto di divulgazione) ovvero a consentirlo secondo condizioni modalità e limiti previsti da norme di legge (per approfondimenti su come proporre istanza: Accesso agli atti amministrativi: il fac-simile per l'istanza).


Nella valutazione dell'istanza di accesso, l'amministrazione deve quindi verificare che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione o ad accesso "condizionato" in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate nell'art. 5-bis co. 3.


Il legislatore rinvia ai casi di segreto di Stato, agli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

I pareri legali

Ad esempio, nel rispetto del segreto professionale (art. 622 c.p. e 200 c.p.p.) al diritto di accesso civico generalizzato si sottraggono i "pareri legali" che attengono al diritto di difesa in un procedimento contenzioso (giudiziario, arbitrale o amministrativa) come confermato anche dagli artt. 2 e 5 del dPCM 26 gennaio 1996, n. 200.


Si tratta dei pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza, degli atti defensionali e della corrispondenza inerente agli affari trattati.

Altri casi di segreto o di divieto di divulgazione 

Le linee guida Anac prendono atto che nell'ordinamento esistono altre diverse disposizioni che prevedono espressamente casi di segreto o di divieto di divulgazione e a queste rinviano indicando alcune esemplificazioni non esaustive. Si ricorda, ad esempio, il segreto statistico, regolamentato dal d.lgs. del 6 settembre 1989 n. 322 all'art. 9 oppure il segreto militare disciplinato dal RD 11 luglio 1941 n. 161.


Ancora, viene menzionato il segreto bancario previsto dall'art. 7 del d.lgs. 385/1993 e le disposizioni sui contratti secretati previste dall'art. 162 del d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), il segreto scientifico e il segreto industriale di cui all'art. 623 del c.p.; il segreto sul contenuto della corrispondenza (art. 616 ss. c.p.); il segreto professionale (art. 622 c.p. e 200 c.p.p.).


Ancora, si menzionano i divieti di divulgazione connessi al segreto d'ufficio come disciplinato dall'art. 15 del d.P.R. n. 3/1957. Tra i casi di segreto previsti dall'ordinamento, rientra quello istruttorio in sede penale, delineato dall'art. 329 c.p.p., a tenore del quale "gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti da segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari". 


L'Anac precisa che, salvo che non sia possibile un accesso parziale, con oscuramento dei dati, alcuni divieti di divulgazione sono previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza con riferimento a: dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del Codice; art. 7-bis, comma 6, d. lgs. n. 33/2013); dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7-bis, comma 6, d. lgs. n. 33/2013); dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (limite alla pubblicazione previsto dall'art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013)

L'accesso ex l. 241/1990

L'accesso generalizzato, si legge nel provvedimento, deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (c.d. "accesso documentale").


Infatti, in ogni caso, resta ferma la possibilità che i dati personali per i quali sia stato negato l'accesso generalizzato possano essere resi ostensibili al soggetto che abbia comunque motivato nell'istanza l'esistenza di "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", trasformando di fatto, con riferimento alla conoscenza dei dati personali, l'istanza di accesso generalizzato in un'istanza di accesso ai sensi della l. 241/1990.


Il diritto di accesso ai propri dati personali rimane, invece, regolato dagli artt. 7 ss. del d. lgs. n. 196/2003 e dal procedimento ivi previsto per la relativa tutela, inclusi i limiti di conoscibilità espressamente previsti anche nei confronti dell'interessato medesimo (art. 8 del d.lgs. n. 196/2003). 

Anac Linee Guida Foia, delibera n. 1309/2016

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