Per la Cassazione, il cittadino extracomunitario, se genitore inadempiente non è autorizzato a rimanere in Italia con i suoi figli

di Gioia Fragiotta - La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27272 del 28 dicembre 2016 (qui sotto allegata) ha rigettato il ricorso di un cittadino extracomunitario il quale si era rivolto al Tribunale dei minori ex art 31 Dlgs. 286/1998 chiedendo l'autorizzazione a rimanere in Italia in quanto padre di due figli nati in territorio italiano. La mancanza delle particolari condizioni che permettono di derogare alle leggi in materia d'immigrazione
a tutela dei minori, ha portato la Corte ha bocciare il ricorso de quo in ragione della «inesistenza di una situazione di continuativo accudimento e costante cura dei minori». 


Orbene, in un primo momento la richiesta ad essere autorizzato a rimanere in Italia avanzata dal ricorrente viene negata data la mancata reperibilità del soggetto riscontrata dai Servizi sociali, nonché per le dichiarazioni della moglie dell'uomo volte a provare la scarsa presenza di costui come padre e il venir meno difronte alle esigenze dei figli. Infatti, l'uomo era stato per oltre dieci anni nel suo paese d'origine dopo la nascita dei figli e per lungo tempo detenuto per reati gravi. Ad aggravare ulteriormente la situazione sono stati proprio i recenti, gravi e numerosi precedenti penali del ricorrente stesso. Sulla base di una relazione dei Servizi sociali attestante la mancanza del "presupposto per il riconoscimento dell'autorizzazione ex art. 31 a permanere in Italia per evitare i gravi danni derivanti al minore dalla separazione dai genitori», ovvero, delle cure dei minori e situazione continuativa di accudimento tipica della figura genitoriale, la Corte di Appello boccia il ricorso del cittadino extracomunitario.


La questione giunge, quindi, in Cassazione fino ad arrivare in Camera di consiglio, il quale non ha accolto la tesi della relazione favorevole al soggetto con la quale si sosteneva la mancanza di una considerazione circa le conseguenze dell'allontanamento del padre dai figli minori nel corso del giudizio di secondo grado. Tuttavia, la Camera di consiglio, rifacendosi alla sentenza di appello, conferma la manchevolezza della costante cura dei minori e il continuativo accudimento. Concludendo, il Collegio di fronte alla possibilità del recupero da parte dell'uomo del suo ruolo genitoriale, dispone che come stabilito dalla Corte di appello, non si tratti di una situazione tutelabile ai sensi dell'art. 31 Dlgs. 286/1998. 

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Cassazione, ordinanza n. 27272/2016

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