Alle controversie che lo riguardano si applica pertanto la regola del foro del consumatore

di Valeria Zeppilli - Anche il condominio è nei fatti un consumatore, con la conseguenza che al contratto che tale ente eventualmente stipuli con un professionista si applicano le norme poste dal codice del consumo.

Come precisato dal Tribunale di Milano con sentenza del 21 luglio 2016 (qui sotto allegata), a nulla rileva in senso contrario il fatto che il predetto contratto sia nella pratica concluso dal condominio in persona del suo amministratore pro tempore dato che quest'ultimo non è altro che mandatario con rappresentanza dei vari condomini i quali, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad un'attività professionale o imprenditoriale, devono essere considerati consumatori.

E poiché il condominio è un ente di gestione sfornito di una personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, ad esso si applicano gli articoli 1469-bis e seguenti del codice civile, sempre in presenza degli altri requisiti richiesti dalla legge.

Nel caso di specie, un condominio della provincia di Pavia si era opposto a un decreto ingiuntivo richiesto da un professionista al Tribunale di Milano, proprio rilevando che ad esso si deve invece applicare la regola del cd. foro del consumatore, con conseguente competenza funzionale e inderogabile del Tribunale di Pavia.

E il giudice meneghino gli ha dato ragione: il decreto ingiuntivo emesso è nullo e per l'effetto va revocato.

Tribunale di Milano testo sentenza 21 luglio 2016
Valeria Zeppilli

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