Parte ufficialmente l'Ispettorato Nazionale del lavoro ed entrano in azione le norme sulla trattazione dei ricorsi amministrativi contro ingiunzioni e accertamenti in materia di lavoro

di Lucia Izzo - Dal 1° gennaio 2017 è ufficialmente e pienamente operativo, con un portale internet dedicato, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl), con sede centrale a Roma e 78 sedi territoriali, eredi delle odierne direzioni territoriali del lavoro e direzioni interregionali del lavoro. L'Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL.


Con la partenza ufficiale dell'Ispettorato sono rese altresì efficaci le disposizioni sulla trattazione dei ricorsi amministrativi contro ordinanze di ingiunzione e atti di accertamento in materia di lavoro, contributi e rapporti di lavoro. Si tratta di quanto stabilito dagli artt. 16 e 17 del d.lgs n. 124/2004, come modificati dal d.lgs n. 149/2015, ossia dal "Jobs act".


Dal 1° gennaio, ai sensi dell'art. 16 (Ricorsi al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato), al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa, nei confronti dei relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria è ammesso ricorso davanti al direttore della sede territoriale dell'INL entro 30 giorni dalla notifica degli stessi.


Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono individuati dall'art. 3, comma 7, del d.lgs n. 124/2004, ossia colore che, ex art. 13, legge n. 689/1981, procedono all'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, pertanto non gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria operanti all'interno dell'Inl.


Il ricorso dovrà essere inoltrato alla sede territoriale competente dell'Ispettorato del lavoro (del luogo dove è stato adottato l'atto di accertamento da impugnare) e deciso nel termine di 60 giorni dal ricevimento sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, tempestivamente trasmessa all'organo accertatore; decorso tale termine inutilmente il ricorso si intende respinto.


Inoltre, come stabilito dall'art. 17 d.lgs n. 124/2004 (come modificato), è possibile altresì ricorrere al Comitato per  i  rapporti  di  lavoro, istituito presso le competenti sedi territoriali dell'Ispettorato e composto dal direttore della sede territoriale  dell'Inl (che la presiede) e dai direttori dell'Inps e dell'Inail del capoluogo di regione dove ha sede l'Ispettorato competente. 


Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento dell'Inl e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, dovranno essere inoltrati entro 30 giorni dalla notifica degli stessi alla sede territoriale competente dell'Ispettorato e decisi dal Comitato con provvedimento motivato entra 90 giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Ispettorato. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.



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