Per la Cassazione è preminente l'interesse della minore che giustifica l'affidamento ai Servizi Sociali e la limitazione della responsabilità dei genitori

di Lucia Izzo - Se la grave conflittualità tra gli ex resta immutata dopo il divorzio, è giustificato l'affidamento ai Servizi Sociali della bambina quasi dodicenne, con collocamento presso la madre e limitazione della responsabilità dei genitori. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nella sentenza n. 27258/2016.


Nel procedimento di divorzio di una coppia, la sentenza del Tribunale aveva disposto l'affidamento della figlia ai Servizi Sociali del Comune, con prevalente collocazione presso la madre, limitando la responsabilità dei genitori e attribuendo all'affidatario la facoltà di intervenire nelle scelte mediche, di istruzione ed educative della bambina e di autorizzare i viaggi all'estero di essa. Queste ultime facoltà di intervento venivano però revocate dalla Corte d'Appello che, tuttavia, conferma la parte in cui il giudice di primo grado aveva rigettato l'assegno per la moglie.


La Corte di Cassazione, chiamata dalla madre a esprimersi sulla vicenda, accoglie il ricorso quanto all'assegno alla moglie e all'ascolto della minore. Circa l'assegno di divorzio, per il Collegio il giudice a quo avrebbe errato a non fare riferimento alcuno al tenore di vita pregresso, né al raffronto fra le condizioni economiche delle parti che, come noto, possono costituire indice del predetto tenore di vita. Il giudice di merito si era, infatti, limitato a indicare la professione della moglie, docente universitaria, e la circostanza che ella fosse proprietaria di immobili, senza fare alcun riferimento alle condizioni economiche del marito.


Per quanto riguarda il regime di affidamento dell figlia, quasi dodicenne, va sicuramente confermato al Servizio Sociale. Come osservato dal giudice a quo, tale regime è iniziato con il procedimento di separazione, anche a seguito di una C.T.U., stante il grave conflitto fra i genitori, e si è mantenuto anche in sede di divorzio perchè la situazione non si era modificata. 


Nessun elemento di novità viene segnalato dalla sentenza impugnata: il conflitto perdura, mentre, invece, la bambina, grazie all'intervento dei servizi sociali, si è ben inserita nella scuola e in un circuito di relazioni positive, sviluppando anche rapporti con il padre. L'unica preoccupazione del giudice, come rammentano gli Ermellini, è quella di proteggere l'interesse del minoe.


Tuttavia, va precisato che la bambina non è mai stata sentita dai giudici di primo e secondo gravo, senza che sul punto la Corte d'Appello abbia fornito alcuna motivazione, anche solo per escludere l'opportunità di un ascolto collegato all'età.


Da qui l'accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata sul punto e rinvio al Giudice a quo che dovrà esaminare le condizioni economiche delle parti, provvedere al predetto incombente (ascolto della minore) e valutare anche la circostanza, asserita dal padre controricorrente, circa il nuovo matrimonio della ex moglie.



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