Per la Cassazione vige il principio di conservazione degli effetti anche se mancano alcuni requisiti essenziali

di Lucia Izzo - Valido il testamento sotto forma di lettera indirizzata a uno dei beneficiari, purchè sia sufficientemente evinci evincibile la volontà del testatore e la riferibilità delle disposizioni al de cuius. Non ha infatti rilevanza il fatto che il testamento non sia stato scritto nelle forme classiche, ma solamente con una lettera indirizzata a uno dei beneficiari, se dagli elementi del documento si possono ricavare con sufficiente certezza la sua volontà e la riferibilità delle disposizioni al testatore.

 

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza n. 26791/2016 (qui sotto allegata). La controversia involge la validità di un testamento olografo espresso a mezzo di lettera autografa da un cittadino italiano residente all'estero (nell'ambito dell'UE) e ivi deceduto. Nello Stato di residenza il de cuius aveva la proprietà di beni immobili e denari, oltre alla titolarità di depositi bancari in Svizzera presso il Credit Suisse.


Il testamento designava eredi il figlio del fratello della moglie premorta, nonché due nipoti, figliedella propria sorella premorta, con previsione di un lascito del 5% dell'intero asse in favore dell'amico al quale il suddetto testamento era stato inviato per posta.


Il Tribunale, innanzi al quale veniva riunita altra causa instaurata dalla nipote per il riconoscimento di precedente testamento

del de cuius, definiva i riuniti giudizi dichiarando la validità ed efficacia del testamento e delle disposizioni in esso contenute, con condanna alla refusione delle spese di lite delle nipoti.


Queste interponevano prima appello, rigettato con la conferma della sentenza di primo grado, poi ricorso per Cassazione deducendo, in estrema sintesi, che la lettera (riconosciuta da entrambi i Giudici di merito come valido testamento) era sprovvista dei requisiti essenziali richiesti dall'art. 587 c.c.. Di qui, secondo la prospettazione delle parti ricorrenti, il denunciato errore in cui sarebbe incorsa la gravata decisione.


Tuttavia, gli Ermellini, nel rigettare il ricorso, ribadiscono il principio secondo il quale "nell'interpretazione del testamento il giudice di merito deve accertare secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 c.c. - applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria - quale sia l'effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale, nel rispetto del principio di conservazione".


Tale è il principio che regge la fattispecie e che ben può applicarsi anche in peculiari ipotesi (testamento a mezzo lettera) come quella in esame, ammessa - secondo nota giurisprudenza (Cass. n. 8668/1990) - e ragionevolmente ritenuta espressione non anomala di manifestazione della volontà

testamentaria specie quando, come nel caso di specie, a testare era un avvocato, in età avanzata, residente all'estero.


Ancora, nonostante le ricorrenti lamentino che il documento, ovvero la lettera, ritenuteti come testamento sarebbe carente dei requisiti essenziali quali l'olografia e la data, per i giudici "è noto che non vi è alcun rigore formale nel riconoscimento di valore alla sottoscrizione del testamento olografo anche se non fatta con nome e cognome, purché (come nell'ipotesi de qua) risulti con certezza la persona del testatore e l'espressione delle di lui volontà testamentaria".


Nella lettera del testatore è, infatti, indicata chiaramente sia la quota spettante all'amico che i nomi dei vari nipoti del testatore beneficiati. Pertanto, anche alla stregua dei già richiamati principi che in materia privilegiano la conservazione degli effetti della manifestata volontà e della effettività delle indicazioni sui beneficiari comunque fornite dal testatore, emerge chiarissima l'infondatezza della violazione denunciata col motivo in esame.

Cass., II sez. civ., sent. 26791/2016

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