Per quelli a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine, gli altri sono ridotti di un terzo

di Valeria Zeppilli - Se il CTU non rispetta le tempistiche fissate dal giudice, rischia di veder ridotti i propri onorari. Ma in che modo?

La Corte di cassazione, con l'ordinanza numero 15645/2016 qui sotto allegata, ha ricordato che l'articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 115/2002 stabilisce che, nel caso in cui la prestazione non sia completata nel termine originariamente stabilito o nel termine prorogato dal giudice per fatti sopravvenuti e non imputabili al CTU, gli onorari di tale ausiliario del magistrato vanno ridotti distinguendo tra onorari a tempo e altri onorari.

Per i primi, più in particolare, non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine; gli altri, invece, sono ridotti di un terzo.

Nel caso di specie, il ricorrente, invocando tale norma, lamentava la mancata applicazione della riduzione di un terzo degli onorari dei CC.TT.UU. prevista dalla norma de qua. Egli infatti sosteneva che il giudice del merito, pronunciando su un'opposizione al decreto di liquidazione emesso all'esito di un giudizio inerente l'affidamento di un minore, avesse erroneamente ritenuto che fossero state concesse proroghe per il deposito dell'elaborato peritale.

Ma per la Cassazione tale doglianza parte da un presupposto errato in diritto, dato che, come visto, l'unica sanzione prevista per gli onorari a tempo (quali erano quelli applicati nel caso di specie) è rappresentata dall'impossibilità di tenere conto del tempo successivo alla scadenza dei termini concessi dal giudice.

La predetta distinzione, insomma, non può essere tralasciata: la riduzione a un terzo si applica solo per gli altri onorari.

Corte di cassazione testo ordinanza numero 15645/2016
Valeria Zeppilli

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