Per la Cassazione va annullata la sanzione per eccesso di velocità su strada extra-urbana priva degli estremi del decreto prefettizio

di Lucia Izzo - Niente multa se l'eccesso di velocità rilevato con autovelox sulla strada extra-urbana non contiene gli estremi del decreto prefettizio. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nella sentenza n. 26441/2016 (qui sotto allegata), con cui è stato accolto il ricorso di un automobilista, sanzionato per aver superato i limiti di velocità.


La violazione, ex art. 142 del d.lgs. n. 285 del 1992, era stata rilevata a mezzo di dispositivo elettronico lungo una strada provinciale; il Tribunale aveva ritenuto che non integrasse violazione del diritto di difesa a mancata indicazione, nel verbale di contestazione, del decreto prefettizio di individuazione della strada su cui era stata rilevata l'infrazione tra quelle extraurbane nelle quali era consentito l'utilizzo di dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni.


Di diverso avviso i giudici di legittimità secondo i quali risulta in atti che l'infrazione è stata rilevata su una strada extraurbana secondaria e che il verbale di contestazione non conteneva l'indicazione degli estremi del decreto prefettizio con il quale era autorizzata, sulla strada in questione, la rilevazione della velocità a mezzo autovelox

e la contestazione differita.


La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che "la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione". Ricorso accolto e Comune condannato a rifondere le spese di giudizio.

Cass., VI sez. civ., sent. n. 26441/2016

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