Distanze legali, disciplina comunale e codicistica sulle siepi e usi locali. Una breve guida sulle siepi usate come linea di demarcazione tra fondi limitrofi

Avv. Daniele Paolanti - Spesso la linea di demarcazione tra fondi limitrofi è rappresentata da piante o arbusti che possono essere piantati in fila. Tuttavia giova precisare come il fenomeno non sfugga alla disciplina legale, dal momento che il legislatore si è interessato soprattutto della questione delle distanze che le predette piantagioni devono osservare rispetto alla linea di confine. La disciplina è tracciata dal codice civile che a sua volta fa richiamo ad altre fonti.

Vediamo nel dettaglio:

Siepi: la disciplina

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In species l'art. 892 c.c. dispone che chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Di conseguenza, stante il tenore letterale della norma de qua, è lecito ritenere che la prima fonte di cognizione alla quale fare riferimento sia il regolamento comunale. Le informazioni che ci occorrono sono dunque reperibili il più delle volte in Comune ed ivi possiamo apprendere quali siano le distanze da rispettare. In mancanza di dettagliata disciplina si fa riferimento agli usi locali, ovvero a quelle consuetudini, maturate da tempo immemore, dei luoghi presso i quali si intende provvedere alla piantagione degli arbusti. Se dovesse mancare anche detta fonte è inequivoco che si debba fare riferimento alla disciplina codicistica.

Siepi: l'art. 892 del Codice Civile

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Giova precisare che difficilmente si può essere in grado di determinare le distanze al momento dell'installazione della pianta, poiché non può essere previsto, con un giudizio prognostico, quale sia lo sviluppo della medesima in fase di crescita (non si possono conoscere le dimensioni che assumerà, poiché le stesse sono influenzate da una serie di fattori, come il clima ecc.).

Comunque, al numero 1 dell'art. 892 c.c. è fissato il principio in virtù del quale deve essere osservata una distanza di tre metri dal confine per gli alberi di alto fusto.

Il calcolo delle distanze

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La norma precisa, al fine del calcolo delle distanze, che si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili.

Il numero 2 dell'art. 892 precisa che invece la distanza dal confine è di un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami. Veniamo ora all'argomento che ci interessa: le siepi.

Il numero 3 dell'art. 892 c.c. dispone che la distanza dal confine è di mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. Al comma successivo la norma precisa che "La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie".

Siepi: distanze e altezza

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Da ultimo si rammenta come l'ultimo comma dell'art.892 c.c. disponga che le distanze non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

In relazione a detto ultimo comma si rammenta di come la Corte di Cassazione abbia precisato che "le prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e delle piante dal confine, stabilite nei primi tre commi dell'art. 892 cc, non devono essere osservate quando sul confine esista un muro divisorio e le piante non lo superino in altezza, in quanto in questo caso il vicino non subisce diminuzione di aria, luce e veduta" (cfr. Cass. 1.8.2008 n. 21010).

Inoltre, "il diritto di pretendere la potatura dei rami degli alberi del vicino che si protendono sulla proprietà altrui, così come disciplinata dall'art. 896 cc, non è limitato dalle norme pubblicistiche a tutela del paesaggio ed, in particolare dal vincolo posto dall'art. 146 del d.lgs. n. 490 del 1999, in quanto tra i due ordini di norme non sussiste un nesso di specialità, essendo la disciplina codicistica rivolta alla tutela della proprietà privata e quella pubblicistica alla protezione del patrimonio paesaggistico nel suo complesso" (cfr. Cass. n. 2973/2012).

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Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
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Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

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