Il decreto non prevede un'astensione generalizzata alle azioni esecutive ma solo per i carichi oggetto di definizione

di Valeria Zeppilli - Nel rispondere ad alcuni quesiti che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili aveva preventivamente raccolto in materia di rottamazione delle cartelle esattoriali, Equitalia ha nei giorni scorsi fatto chiarezza su quali sono i carichi sui quali opera il beneficio della sospensione introdotto dal recente decreto fiscale (sul quale leggi più in generale: "Il decreto fiscale è legge: sì del Senato").

In particolare, nel corso del seminario "La rottamazione dei ruoli" tenutosi a Roma il 16 dicembre scorso, si è chiarito che la predetta sospensione riguarda esclusivamente i carichi ricompresi in dichiarazioni di adesione alla definizione. Come a dire: le esecuzioni si bloccano solo se e nella parte in cui i relativi debiti siano oggetto di rottamazione.

Gli agenti della riscossione non sono invece tenuti ad astenersi dal porre in essere nuove azioni conservative ed esecutive se i carichi non sono stati oggetto di domanda di definizione agevolata.

In altre parole, non è corretto parlare di sospensione generalizzata sino al 31 marzo 2017.

Nella medesima occasione, è emerso anche un dato davvero interessante: addirittura il 53% dei contribuenti che devono soldi al fisco ha sulle spalle un debito inferiore a mille euro, mentre solo l'1,8% ha un'esposizione superiore a 250mila euro. Peccato, però, che il carico che deriva da tali soggetti è addirittura del 75,76% dell'intero carico da riscuotere.

Il confronto che si è svolto in Capitale, tuttavia, ha mancato un obiettivo che avrebbe potuto renderlo un'occasione ancora più importante: quello di chiarire quale sia la corretta interpretazione da fornire agli effetti relativi alla rinuncia agli eventuali contenziosi che riguardano i ruoli oggetto di definizione agevolata.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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