Dato che i condomini non hanno il diritto di rimuoverle, esse vanno computate nella partecipazione alle spese

Domanda: "Si tiene conto degli abusi edilizi per il calcolo delle tabelle millesimali?"

Risposta: "A primo acchito si potrebbe affermare è illecito utilizzare in qualsiasi maniera delle opere abusive, ovunque esse si trovino, con conseguente impossibilità per il condominio di pretendere che un soggetto partecipi in misura maggiore alle spese in ragione dell'utilizzazione delle predette opere.

In realtà la questione dell'abusività di un'opera viaggia su di un piano completamente diverso rispetto a quello strettamente connesso alle tabelle millesimali.

E su tale distinzione si è insinuato un orientamento dottrinale e giurisprudenziale rilevante: quello che nega al proprietario danneggiato da un'opera abusiva la possibilità di presentare un'azione volta al ripristino della situazione conforme al diritto, se non in caso di violazione della disciplina sulle distanze.

Il vicino, semmai, ha solo diritto al risarcimento del danno eventualmente subito (oltre che la possibilità/ il dovere di denuncia alle autorità).

Ciò comporta che, dato che i condomini non hanno il diritto di rimuovere le opere abusive, sarebbe illogico privarli del potere di considerarle opere lecite ai fini della ripartizione delle spese condominiali.

In conclusione, quindi, tali opere vanno computate all'interno delle tabelle millesimali, salvo ovviamente rivedere queste ultime nel caso in cui le prime siano per qualsiasi ragione eliminate".

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