Nota di commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 821/2016

Avv. Francesco Pandolfi - Un sergente vince questa causa. Egli viene sottoposto a drag test e risulta positivo ai cannabinoidi il 22 del mese; le controanalisi del 25 dello stesso mese confermano l'esito.

Il primo giugno il Comandante di Corpo acquisisce i risultati delle controanalisi, mentre il 9 agosto formula la proposta di apertura di inchiesta formale per fatti di notevole gravità.

Il 16 ottobre interviene quindi la contestazione degli addebiti con cui viene aperto il procedimento disciplinare, concluso a sua volta il 2 aprile dell'anno successivo con la perdita del grado con rimozione.

Vista la situazione, il militare propone ricorso che viene accolto dal Tar a marzo dell'anno ancora successivo: la decisione favorevole ruota attorno alla ritenuta decadenza dell'amministrazione dal potere sanzionatorio per inosservanza del termine di sessanta giorni decorrenti dalla conclusione degli accertamenti preliminari (stabilito dall'art. 1392, comma 2, del D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 per la contestazione degli addebiti).

Secondo il giudice infatti, gli accertamenti preliminari dovevano considerarsi conclusi con la ricezione, da parte dell'amministrazione, degli esiti delle controanalisi, cioè il primo giugno.

Se questa è l'idea di fondo, il Ministero della Difesa reagisce e presenta appello, deducendo che la sentenza è erronea per aver considerato come giorno di inizio dal quale si producono effetti giuridici (dal quale far decorrere il suddetto termine di sessanta giorni) quello in cui l'amministrazione è venuta a conoscenza dei risultati delle controanalisi.

Difatti, dice, l'accertamento preliminare potrebbe considerarsi concluso solo quando la competente autorità, venuta a conoscenza di un fatto costituente illecito disciplinare, abbia acquisito dal responsabile le sue difese.

In altri termini, secondo il Ministero, quel termine deve farsi decorrere dal 17 agosto, epoca in cui il Comando ha ricevuto la proposta del Comandante di Corpo riguardante l'apertura dell'inchiesta formale: come conseguenza, la contestazione degli addebiti avvenuta il 16 ottobre sarebbe tempestiva.

Il ragionamento del Consiglio di Stato

L'art. 1392, comma 2, C.O.M. dice:"Il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, espletati dall'autorità competente, nei termini previsti dagli articoli 1040, comma 1, lettera d), numero 19 e 1041, comma 1, lettera s), numero 6 del regolamento".

Ora, il Ministero trascura un dato essenziale e cioè che nessuna norma prevede che gli accertamenti preliminari si perfezionino solo a seguito di contradditorio con l'interessato.

Quindi, in definitiva, gli accertamenti preliminari si sono conclusi con la ricezione degli esiti delle controanalisi, da parte dell'amministrazione, ossia il primo giugno.

In buona sostanza, la contestazione degli addebiti, intervenuta soltanto il 17 ottobre, risulta tardiva.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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