Nota di commento alla sentenza del Tar Campania n. 2569/2016

Avv. Francesco Pandolfi - Tizio, appartenente alla Polizia Penitenziaria, chiede l'annullamento del provvedimento con il quale viene respinta la sua istanza di distacco ex art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001.

E' un comandante di reparto: chiede di essere assegnato temporaneamente presso una diversa Casa Circondariale e lamenta l'illegittimità del diniego, incentrato sull'argomento che "l'eventuale accoglimento determinerebbe una carenza di organico….".

Insomma, cerca di contrastare una delle motivazioni solitamente adottate dall'amministrazione per giustificare il rigetto di questo tipo di domanda.

Nel ricorso Tizio articola alcune censure, tra le quali: "l'amministrazione ha tenuto conto solo delle esigenze di funzionale organizzazione degli uffici, senza bilanciare quell'interesse con quello del lavoratore alla realizzazione dell'unità familiare".

L'Istituto

La norma recita: il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi ed esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.

Cosa dice la magistratura

Nel caso commentato (cfr. sentenza del Tar Campania n. 2569/2016) la domanda di annullamento (proposta con motivi aggiunti) viene accolta.

Vediamo perché.

Sulla questione della carenza di posti disponibili presso le sedi indicate dal ricorrente nell'istanza di distacco, il Giudice osserva che il ricorrente ha provato come, in data successiva, l'Amministrazione abbia disposto il distacco di un Vice commissario.

Inoltre, risulta provato che un Commissario Capo, già Vice Comandante presso l'Istituto penitenziario di destinazione, alla data di adozione del provvedimento impugnato era stato distaccato presso una Scuola di Formazione ed aggiornamento, in tal modo rendendo disponibile un ulteriore posto di funzionario.

In definitiva, a parere del Tribunale non esiste la ragione che impedisce il distacco del ricorrente presso la sede richiesta.

In pratica

La domanda di annullamento viene accolta.

L'amministrazione gestisce male la richiesta del proprio dipendente in quanto, invece di valutare accuratamente le ragioni dell'istanza di assegnazione proposta con validi motivi, autorizza il distacco di altri dipendenti.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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