L'orientamento della giurisprudenza sull'impugnazione di una delibera condominiale

Avv. Isabella Vulcano - Capita, a volte, di non poter essere presenti all' assemblea di condominio e, come noto, il condomino ha 30 giorni di tempo per impugnare le deliberazioni approvate in assemblea dagli altri condomini in sua assenza. 

Tale termine inizia a decorrere dal momento in cui il condomino assente riceve, via posta, il verbale di assemblea da parte dell'amministratore.

Questa è la regola generale.

Cosa accade, però, se il destinatario non è in casa nel momento in cui il postino consegna la raccomandata?

Da quale momento decorre il termine di 30 giorni per l'impugnazione?

Il termine può decorrere dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza nella cassetta della posta o vi sono altre date?

Si ritiene, unanimemente, che il termine di 30 giorni non decorre dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza poiché, se così fosse, il destinatario verrebbe, in qualche modo, "punito" per il fatto di non trovarsi in casa all'arrivo del postino.

Il termine non decorre neppure dalla data in cui il destinatario si reca alla posta per ritirare la raccomandata poiché, in tale ipotesi, egli potrebbe teoricamente prolungare a proprio piacimento il momento del ritiro della corrispondenza ed il conseguente termine per impugnare la delibera a differenza di chi, invece, era presente in casa all'arrivo del postino ed avrebbe a sua disposizione, un termine inferiore.

L'orientamento della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione con recente pronuncia (Cass Civ. sent. n.25791/2016) si è espressa in merito stabilendo che il termine per impugnare la delibera condominiale da parte del condomino assente in assemblea decorre:

1. Dal giorno in cui il destinatario ritira la raccomandata alla posta se ciò avviene entro 10 giorni dalla data di immissione dell'avviso di giacenza nella cassetta postale;

2. Dall' undicesimo giorno successivo alla data di immissione dell'avviso di giacenza nella cassetta della posta, se il destinatario si reca all'ufficio postale oltre il decimo giorno. 

Per quanto concerne l'avvenuta esecuzione dell'obbligo di invio del verbale da parte dell'amministratore di condominio, la Suprema Corte ha stabilito che la comunicazione del verbale si considera eseguita decorsi 10 giorni dalla data di immissione dell' avviso di giacenza nella cassetta della posta o, in alternativa, dalla data di ritiro della corrispondenza se anteriore. 

Per approfondimenti vai alla guida "L'impugnazione delle delibere condominiali"

Isabella Vulcano
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