Si tratta di accessori di legge che sono dovuti a prescindere da quanto menzionato in sentenza

Domanda: "Che succede se il decreto ingiuntivo non indica l'IVA e il CPA degli onorari dell'avvocato? Nel precetto si possono richiedere ugualmente o no?"

Risposta: "L'IVA e il CPA sono importi dovuti per legge al professionista, così come anche il rimborso per spese generali.

Di conseguenza, la menzione che il giudice ne fa generalmente in sentenza ha un'efficacia esclusivamente dichiarativa che non incide in alcun modo sul diritto dell'avvocato di chiedere e ottenere il rimborso di tali somme. E lo stesso può dirsi con riferimento a quanto dichiarato nel decreto ingiuntivo.

L'IVA, il CPA e il rimborso forfettario, in altre parole, trovano nella legge sia titolo che misura (cfr., ex multis, Cass. n. 8059/2007 e Cass. n. 4209/2010).

Come ribadito anche dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 2274/2015, insomma, "l'imposta sul valore aggiunto e il contributo previdenziale [...] costituiscono oneri accessori dovuti per legge dal cliente al professionista, nella misura determinabile pro tempore".

Peraltro, un certo orientamento giurisprudenziale ha per lungo tempo ritenuto che dinanzi a una simile ipotesi fosse necessario un procedimento di correzione dell'errore materiale del provvedimento del giudice nel quale è stata omessa l'indicazione di IVA e CPA.

Tuttavia, il contenuto di alcune recenti pronunce fa propendere per la superfluità di un tale procedimento.

Si pensi a quanto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza numero con espresso riferimento al rimborso per le spese generali: "Il rimborso delle spese generali [...] spetta all'avvocato in via automatica e con determinazione "ex lege", dovendosi, pertanto, ritenere compreso nella liquidazione degli onorari e diritti di procuratore, anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza (Cass. 23053/09; 8512/11)". Chiaramente il discorso di estende anche agli altri accessori di legge.

Prendendo per buono tale ragionamento, e soffermandoci sul caso dell'omissione in decreto ingiuntivo, si ritiene che l'IVA e il CPA inerenti agli onorari per il relativo ricorso possano essere richiesti nel precetto".

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