Sancito il diritto della ricorrente ad essere inserita con tale criterio di inserimento in una diversa graduatoria provinciale

di Valeria Zeppilli - Dal Tribunale di Padova è recentemente arrivata una sentenza molto interessante per tutti gli insegnanti precari: la numero 686/2016 qui sotto allegata.

Con tale pronuncia, infatti, il giudice veneto ha affermato il diritto di un'insegnante di essere inserita in una diversa graduatoria provinciale con il punteggio posseduto nella graduatoria di appartenenza.

Tale criterio di inserimento, definito "a pettine", nel caso di specie consentiva alla donna di evitare di essere collocata in coda dopo l'ultima posizione utile, ma di essere inserita in una posizione che le avrebbe permesso la proposta di stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il Tribunale, nel riconoscere il diritto della ricorrente, ha ricordato che l'articolo 1, comma 4 ter, del decreto legge numero 134/2009 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale nella parte in cui prevedeva che, per il biennio 2007/2009, l'inserimento delle predette graduatorie sarebbe avvenuto dopo l'ultima posizione di terza fascia.

Con l'occasione, nella medesima pronuncia, il giudice ha anche precisato che la situazione in contestazione si pone in una posizione diversa da quella relativa al riconoscimento da parte dell'articolo 485 del TU 297/1994 dell'anzianità pregressa ai fini giuridici ed economici per i lavoratori a tempo determinato solo al momento dell'assunzione in ruolo, ricordando che tale ultima situazione si pone in palese violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato attuato dalla direttiva numero 1999/70/CE che vieta di trattare i lavoratori a tempo determinato in maniera meno favorevole rispetto a quelli a tempo indeterminato comparabili.

Per la lavoratrice, insomma, è fatta giustizia: potrà essere inserita a pettine nella graduatoria ad esaurimento relativa alla scuola primaria, sia per l'anno scolastico 2009/2010 che per l'anno scolastico 2010/2011.


Si ringraziano l'avvocato Salvatore Farina del Foro di Nocera Inferiore e l'avvocato Angelica Nicotina del foro di Padova per la cortese segnalazione 

Tribunale di Padova testo sentenza numero 686/2016
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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