Nota di commento alla sentenza della Corte di Cassazione penale n. 50329 del 28 novembre 2016

Avv. Francesco Pandolfi - L'argomento è delicato: Mario, munito di un bastone animato, passeggia con il proprio cane in una zona adiacente una spiaggia, quando viene avvicinato da un cane di grossa taglia (alano) appartenente ad altra persona ma nella circostanza condotto dal figlio.

Questi non tiene il grosso cane al guinzaglio, ma lo lascia libero.

Improvvisamente l'animale si avvicina al cane di piccola taglia, lo aggredisce mordendolo vicino alla coda e gli procura due ferite: a seguito dell'aggressione dell'alano, Mario lo colpisce con il bastone animato la cui lama (lunghezza c. 35) penetra nel fianco dell'animale, che decede.

Cosa dice la Corte di Appello

Disattende la tesi difensiva secondo la quale Mario avrebbe colpito il cane di grossa taglia sia perché impaurito dell'aggressione che l'alano aveva manifestato verso il cagnolino, sia perché impaurito che l'alano potesse azzannarlo alla gola dopo la prima aggressione.

In sostanza, viene esclusa in un primo momento la tesi della difesa personale.

Cosa pensa la Cassazione

Tre cose: la motivazione della Corte territoriale è criticabile in quanto:

1) non considera lo stato di necessità,

2) non considera il fatto che Mario avrebbe colpito il grosso alano per difendere se stesso e il proprio cane,

3) non qualifica il gesto, come reazione a freddo stizzita verso il cane di grossa taglia per punirlo dell'aggressione precedente.

Gli argomenti della Corte sono questi.

Il delitto di uccisione di animali si configura come reato:

4) a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale che può consistere sia in un comportamento commissivo che omissivo, sia tenuta per crudeltà, e

5) a dolo generico quando essa è tenuta (come nel caso commentato) senza necessità.

Ora, il Collegio pensa che lo stato di necessità escluda la punibilità, così come ogni altra situazione che induca all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente oppure per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni, altrimenti inevitabile.

In conclusione

Bisogna tener presente per l'Ordinamento giuridico esiste la regola della configurabilità dello stato di necessità in relazione al delitto di uccisione di animali (ipotesi scartata dalla Corte territoriale, che ha invece deciso senza "contestualizzare" il momento dell'aggressione).


La sentenza impugnata viene quindi annullata limitatamente al delitto ex art. 544 bis c.p. (uccisione di animali), con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello.

Segue il rigetto del ricorso nel resto e la dichiarazione di irrevocabilità delle statuizioni di responsabilità relative alla contravvenzione (porto fuori dalla propria abitazione di un puntale in ferro).

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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