Per la Cassazione, è illegittima la cartella di pagamento non motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile

di Marina Crisafi - E' illegittima la cartella di pagamento emessa da Equitalia se non è chiara per il cittadino. È quanto ribadito dalla Cassazione, con la sentenza n. 24933/2016, depositata ieri e qui sotto allegata, rigettando il ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Milano che aveva dato ragione a dei contribuenti in relazione ad una cartella esattoriale di oltre 46mila euro, emessa per interessi e compensi di riscossione.

Nello specifico, il fisco dopo aver revocato la sospensione del pagamento di un'imposta di successione, aveva iscritto a ruolo gli interessi dovuti sull'intero periodo della sospensione. I contribuenti impugnavano sostenendo omessa motivazione, posto che nella cartella non era indicato il tasso applicato per il calcolo delle somme dovute e i giudici di merito accoglievano il ricorso, ritenendo che gli stessi non fossero stati messi in condizione di verificare la correttezza dei conti eseguiti.

Decisione confermata ora anche dai giudici della Cassazione, i quali ricordano innanzitutto che la cartella di pagamento quando non è preceduta da un avviso di accertamento, "deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall'art. 3 della l. n. 241/1990 e recepiti per la materia tributaria, dall'articolo 7 della legge 212/2000 (ndr. Statuto del contribuente)".

Nel caso di specie, la mancanza dell'indicazione del tasso e del metodo di calcolo degli interessi, impediva, dunque, agli interessati qualunque controllo sulla correttezza delle somme dovute. Da qui il rigetto del ricorso delle Entrate.

Cassazione, sentenza n. 24933/2016

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