Le responsabilità dei portalettere: spunti normativi, disciplinari, costituzionali, civili e penali

Dott.ssa Zaira Niaty - Molti cittadini italiani, quali quotidiani utenti/clienti di Poste Italiane spa, sottovalutano che, l'operatore di recapito o meglio dire il postino, per lo svolgimento della sua attività è soggetto all'osservazione di puntuali doveri, i quali sono assolutamente necessari per la professionalità che lo deve distinguere in un mercato aperto alla concorrenza.

Infatti, l'operatore di recapito veste nella struttura di Poste Italiane, un ruolo fondamentale nel processo operativo che consente il trasferimento di un invio postale dal mittente al destinatario.

La missione del portalettere, precisamente, è quella di assicurare quotidianamente la consegna della corrispondenza al domicilio della clientela con scrupolosa diligenza e rigore.

Difatti, la natura dell'attività che egli svolge ha secondo la legge una valenza tipica, tant'è che l'art. 18 del D.lgs 22 luglio, n. 261 ne avvalora l'importanza, inquadrandone la funzione in quella di incaricato di pubblico servizio, facendone discendere particolari obblighi e responsabilità.

Alla luce di tali circostanze, l'utente/cliente se sa riconoscere praticamente quali debbano essere i comportamenti che deve adottare il portalettere, in caso di disguidi di mancato recapito e/o altro, è al corrente che questi è passibile di responsabilità.

Il profilo professionale del portalettere

Egli, come persona a contatto con il cliente, rappresenta l' azienda e ne fornisce l'immagine, per cui assumono grande importanza l'atteggiamento e il comportamento che egli manifesta durante lo svolgimento del servizio.

Si elencano qui di seguito minuziosamente, le disposizioni che riguardano in particolare, l'attività dell'addetto al recapito, la quale appunto quest'ultima, nel rapporto contrattuale tra cittadino e poste italiane, è sottoposta al controllo:

  • sia di disposizioni costituzionali come l'art. art. 15 della Costituzione enunciante che - "La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge ";

  • sia all'osservanza di disposizioni penali come:

  • l' art. 616 c.p. - che sanziona la violazione, la sottrazione e la soppressione di corrispondenza;

  • l' art. 617 c.p. - che sanziona la cognizione, l'interruzione o gli impedimenti illeciti di comunicazioni, conversazioni telegrafiche o telefoniche;

  • l' art. 619 c.p. - sanziona la violazione, la sottrazione e la soppressione di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni;

  • gli artt. 476 e 493 C.P. - sanzionano la "falsità in atti pubblici", in caso di attestazioni non rispondenti al vero;

  • l'art. 328 c.p. - sanziona il rifiuto di compiere atti d'ufficio.

Le responsabilità del portalettere

Per contro, nell'effettuare il suo servizio il portalettere, come del resto tutti i dipendenti di Poste italiane, può incorrere in responsabilità di tre tipi:

  • disciplinare

  • civile

  • penale

La responsabilità è disciplinare quando viene violato un dovere di servizio.

La materia è disciplinata dall'art. 51 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste Italiane ("Doveri del dipendente").

Le sanzioni previste per l'inadempienza all'art. 51 sono disciplinate dai successivi articoli:

  • art. 52 "Provvedimento disciplinare";

  • art. 53 "Codice disciplinare";

  • art.54 "Procedimento disciplinare"

  • art. 55 "Provvedimenti cautelari non disciplinari";

  • art.56 "Sospensione temporanea senza diritto alla retribuzione"

La responsabilità è civile quando viene arrecato alla società Poste italiane, o a terzi un danno.

La materia estremamente vasta è disciplinata:

  • dal contratto che lega il dipendente a Poste italiane, visto che Poste italiane è tenuta, in quanto datore di lavoro, a rispondere dei danni recati al cliente

  • dell'art. 2043 del Codice civile, secondo il quale " Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

La responsabilità è penale quando è quando vengono commessi atti che la legge prevede come reati. La maggioranza delle disposizioni penali sanziona coloro che violano il diritto al servizio di corrispondenza e il diritto alla sua segretezza (prendendo visione di corrispondenza chiusa ad essi non diretta, comunicandone il contenuto ad altri,sottraendola, interrompendo o impedendo un flusso comunicativo, omettendo o ritardando atti d'ufficio). Le pene sono maggiorate quando il reato è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio quale è appunto il portalettere, perché in questo caso si configura il reato di abuso di potere o di violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio.

Dott.ssa Zaira Niaty

Specializzata in diritto del consumo e tutele delle utenze


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