Con una recente sentenza il Tar Sicilia si è espresso sulle conseguenze per gli equi indennizzi a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2016

di Valeria Zeppilli - A seguito dell'emanazione della legge di stabilità 2016 la legge Pinto ha subito delle importanti modifiche.

Il TAR Sicilia, con sentenza numero 3095/2016 depositata il 28 novembre e qui sotto allegata, si è in particolare occupato del nuovo articolo 5 sexies che ha riformato le modalità di saldo dell'equo indennizzo, offrendo un'interessante interpretazione di queste e dell'onere di comunicazione.

Nel caso di specie al ricorrente erano stati liquidati 12mila euro per l'eccessiva durata di un procedimento instaurato dinanzi al TAR, ai quali si aggiungevano gli interessi legali e le spese di lite.

Il relativo provvedimento veniva attestato come passato in giudicato il 15 gennaio 2014 ma, malgrado la notifica (avvenuta quando il decreto era munito di formula esecutiva benché privo di attestazione di passaggio in giudicato), l'amministrazione si era dimostrata inadempiente tanto da costringere il ricorrente ad evocarla in giudizio in sede di ottemperanza. Il ricorso, notificato il 5 ottobre 2015, veniva depositato il 9 ottobre.

Dopo aver rinviato, in generale, tutti i giudizi pendenti onde permettere ai ricorrenti di integrare la documentazione tenendo conto di quanto richiesto dal nuovo articolo 5 sexies della legge Pinto (ritenendo di poter risolvere con un intervento correttivo il contrasto tra tale disposizione e l'articolo 24 della Costituzione), il TAR, con la pronuncia in commento, è tornato sui suoi passi affermando che l'inerzia del ricorrente rispetto all'integrazione della documentazione non può nuocere al riconoscimento del suo diritto nei confronti dell'amministrazione laddove sussistano le condizioni necessarie nel rito e nel merito.

Del resto, con riferimento ai giudizi che alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016 (1° gennaio 2016) erano già stati instaurati "il comma 11 dell'art. 5-sexies, disciplina i termini di applicabilità della normativa in questione, mentre il comma 12 dello stesso articolo risolve la problematica del contenuto degli obblighi (rectius oneri) di comunicazione anche nelle more di adozione dei decreti ministeriali che approveranno i modelli di dichiarazione"

Tale normativa non introduce invece dei profili di inammissibilità della domanda giudiziaria per carenza dei presupposti (che devono essere valutati tenendo conto del regime vigente al momento della proposizione della stessa) né una condizione di improcedibilità sopravvenuta.

Insomma: non c'è nessuna preclusione all'esame della domanda di ottemperanza e alla decisione della stessa.

Tuttavia, il conseguente ordine giudiziale di esecuzione del giudicato va emesso comunque nel rispetto della normativa vigente e il pagamento può avvenire solo dopo che l'amministrazione compulsata o il commissario ad acta abbiano verificato che siano stati eseguiti gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.

Si tratta, nel dettaglio, del rilascio di una dichiarazione con la quale i creditori attestino ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 "la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta".

TAR Sicilia testo sentenza numero 3095/2016
Valeria Zeppilli

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