Il periodo di comporto è il periodo durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, nonostante la sospensione della prestazione

Periodo di comporto: in cosa consiste

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Il periodo di comporto si sostanzia, dunque, in un periodo in cui il lavoratore non può essere licenziato per il solo fatto di essere malato. Il recesso datoriale è comunque legittimo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

Tale periodo può essere calcolato considerando un'unica sospensione (periodo di comporto c.d. secco), ovvero più assenze frazionate (periodo di comporto c.d. comporto per sommatoria).

Il periodo di comporto nel codice civile

Il riferimento normativo va rinvenuto nell'articolo 2110 del codice civile, che, in caso di malattia, dà all'imprenditore il diritto di recedere solo "decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità".

La durata del periodo di comporto

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Il periodo di comporto ha una durata che viene normalmente fissata dalla contrattazione collettiva, che si occupa di stabilire anche quali sono le assenze escluse dal comporto, le modalità di calcolo e l'arco temporale di riferimento (ad esempio, se l'anno solare o l'anno di calendario). In mancanza, si fa riferimento agli usi e alla prassi.

Per gli impiegati sussiste anche un riferimento normativo, che vale, tuttavia, solo se il CCNL applicabile non prevede condizioni più favorevoli: l'articolo 6 del regio decreto numero 1825/1924, per il quale la durata del comporto è di tre mesi o di sei mesi, a seconda che l'anzianità di servizio non superi o superi i dieci anni.

Periodo di comporto nel pubblico impiego

Anche nel pubblico impiego la durata del periodo di comporto è stabilita dai contratti collettivi.

Ad esempio, nella scuola il periodo di comporto è pari a diciotto mesi nell'arco di un triennio, che, per esigenze eccezionali, possono essere anche prolungati.

Licenziamento per superamento del periodo di comporto

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Una volta decorso il periodo di comporto, il lavoratore che si assenta ancora per malattia può essere licenziato.

Il datore di lavoro non è tenuto a informare il proprio dipendente del fatto che tale arco temporale sta volgendo al termine ma, una volta superato il numero di giorni durante i quali la conservazione del posto di lavoro è garantita, se intende recedere deve immediatamente intimare al dipendente la propria intenzione di licenziarlo, specificando che si tratta di un licenziamento per superamento del periodo di comporto.

Di norma, già nella lettera di licenziamento è opportuno indicare quali sono i periodi conteggiati ai fini del comporto.

Si precisa che il licenziamento per superamento del periodo di comporto non è un obbligo per il datore di lavoro, ma una mera facoltà.

Licenziamento per superamento del periodo di comporto: quando non è legittimo?

E' inoltre opportuno specificare che il licenziamento per superamento del periodo di comporto non può essere validamente intimato nel caso in cui la malattia che costringe a casa il lavoratore sia stata cagionata dal datore di lavoro, ad esempio a seguito di violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Inoltre, nel caso in cui un recesso sia intimato, per tale ragione, prima della scadenza del periodo di comporto, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 12568/2018, esso sarà non semplicemente inefficace ma radicalmente nullo, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di tutela del lavoratore.

Leggi anche: "Il licenziamento per superamento del periodo di comporto"

Quando si azzera il periodo di comporto

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Il periodo di comporto, chiaramente, non vale per tutta la durata della vita lavorativa del dipendente ma, periodicamente, si azzera.

Per capire bene quando tale arco temporale inizia a decorrere da capo, occorre preliminarmente considerare se la contrattazione collettiva di riferimento contempla il comporto secco o il comporto per sommatoria.

In caso di comporto secco, esso inizia a decorrere nuovamente al verificarsi di ogni evento morboso; nel caso di comporto per sommatoria, invece, occorre considerare l'arco temporale previsto dalla contrattazione, decorso il quale inizia un nuovo periodo di comporto (ad esempio, un certo numero di giorni di malattia durante i quali il lavoratore può assentarsi nell'arco di 365 giorni decorrenti dal primo giorno in cui si è manifestato l'evento morboso).

Sospensione del periodo di comporto

Il lavoratore ha in ogni caso sempre la possibilità di sospendere il decorso del periodo di comporto, sostituendo alla malattia dei giorni di ferie.

Si tratta di una scelta legittima, che viene giustificata dalla prevalenza dell'interesse del lavoratore al mantenimento del proprio posto di lavoro.

Periodo di comporto: malattia Inps

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Durante il periodo di comporto, il lavoratore ha diritto a un'indennità di malattia, a carico dell'Inps a decorrere dal quarto giorno (mentre i primi tre sono indennizzati a totale carico dell'azienda, se lo prevede la contrattazione collettiva). Tale indennità dura al massimo 180 giorni e cessa di essere corrisposta con la fine della prognosi, ovverosia con la guarigione del lavoratore.

L'importo erogato dall'Inps è in genere pari al 50% della retribuzione per i primi giorni di malattia e al 66,6% per i giorni successivi, ma non tutte le professioni sono trattate allo stesso modo. Le percentuali sono ad esempio più alte per i dipendenti di pubblici esercizi. Il datore di lavoro, se previsto dalla contrattazione, può integrare tale indennità.


Vedi anche articoli e approfondimenti sul periodo di comporto

Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
E-mail: daniele.paolanti@gmail.com Tel: 340.2900464
Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

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