La provvisionale è una somma di denaro che il giudice liquida al danneggiato dal reato, in anticipo rispetto a quella che sarà stabilita in via definitiva

Condanna generica ai danni nel processo penale

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Quando, nel processo penale, la persona offesa si è costituita parte civile promuovendo domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, il giudice nel pronunciare la sentenza di condanna ex art. 533 c.p.p. provvede anche alle statuizioni civili. Nel caso in cui sia stata raggiunta la prova del danno da reato solo con riferimento all'an ma non anche al quantum, ai sensi dell'art. 539 c.p.p., il giudice pronuncia condanna generica per la responsabilità civile e rimette le parti davanti al giudice civile per la liquidazione dello stesso.

Provvisionale: cos'è

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La parte civile, tuttavia, può richiedere al giudice penale la concessione di una provvisionale, nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.

Si tratta di un istituto disciplinato sulla scorta dell'analoga previsione di cui all'art. 278 c. 2 c.p.c. che, su specifica domanda di parte, giustifica la condanna del debitore al pagamento di una provvisionale quando il giudice ritenga già raggiunta la prova della concreta sussistenza del debito limitatamente alla quantità per cui la provvisionale è concessa; invero, anche in sede penale, "non è necessaria, ai fini della liquidazione della provvisionale, la prova dell'ammontare del danno stesso, ma è sufficiente la certezza della sua sussistenza sino all'ammontare della somma liquidata" (Cass. pen. n. 12634/2001).

Provvisionale penale: chi paga

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La condanna provvisionale, più precisamente, impone all'imputato e al responsabile civile il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno anticipato rispetto alla definitiva determinazione dello stesso ed è immediatamente esecutiva.

A farsi carico della provvisionale sono, quindi, due soggetti:

  • l'imputato;
  • il responsabile civile.

Presupposti

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La condanna al pagamento della provvisionale può essere disposta unicamente in presenza dei seguenti presupposti:

La condanna generica, in particolare, richiede l'accertamento di un reato per il quale non è stata compiutamente raggiunta la prova in ordine all'entità del risarcimento ma soltanto la sua certezza sino all'ammontare della provvisionale, mentre l'espressa richiesta impone che il giudice non possa concedere la provvisionale pronunciandosi d'ufficio. Di conseguenza, è stata dichiarata illegittima la decisione con cui il giudice di appello disponga l'assegnazione della provvisionale in assenza della richiesta della parte civile "considerato che l'art. 539 c.p.p. subordina tale statuizione alla specifica richiesta della parte civile, che, pertanto non può ritenersi soddisfatta dall'istanza di provvisoria esecuzione della eventuale condanna al risarcimento del danno, disciplinata dalla diversa previsione di cui all'art. 540 del codice di rito" (Cass. pen. n. 9779/2006). La richiesta, d'altra parte, può essere presentata dalla parte civile anche per la prima volta in appello quando in primo grado sia stata pronunciata sentenza di condanna generica al risarcimento del danno, non costituendo domanda nuova secondo i più recenti orientamenti, "con la conseguenza che il giudice del gravame ha il dovere di pronunciarsi sulla domanda, utilizzando gli stessi criteri di giudizio previsti dall'articolo 539 c. 2 del codice di procedura penale per il giudice di prime cure" (Cass. pen. n. 35570/2016).

Quando la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento risulta pienamente provata per la parte di somma richiesta a titolo di provvisionale, al giudice non è riconosciuta discrezionalità circa la sua concessione, di talché ha obbligo di adeguata motivazione in caso di rigetto della domanda.

Provvisionale esecutiva

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La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva ex lege, giusta la previsione dell'art. 540 c. 2 c.p.p. Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, pertanto, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere discrezionalmente subordinato dal giudice di merito al versamento della somma dovuta a titolo di provvisionale anche entro un termine anteriore al passaggio in giudicato della sentenza definitiva di condanna.

L'immediata esecutività di diritto della provvisionale nei confronti di imputato e responsabile civile esclude la necessità di ulteriori dichiarazioni da parte dell'organo decidente. La notifica della sentenza di condanna provvisionale unitamente al precetto è idonea a fondare l'esecuzione forzata. A differenza di quanto previsto in sede civile, ove è espressamente prevista ex art. 431 c.p.c. la possibilità di procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza, la giurisprudenza di merito esclude il rilascio della copia esecutiva del solo dispositivo nelle more del deposito della motivazione della sentenza penale con provvisonale.

Liquidazione dei danni

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La determinazione della somma assegnata a titolo di provvisionale è riservata all'insindacabile giudizio del giudice di merito, il quale non è soggetto ad obbligo di espressa motivazione qualora l'importo liquidato rientri nell'ambito del danno prevedibile (cfr. Cass. pen. n. 22647/2013). La provvisionale è applicabile anche al danno non patrimoniale.

Nel pronunciarsi sulla definitiva liquidazione dei danni, il giudice deve necessariamente tenere conto della somma già riconosciuta a titolo di provvisionale, secondo un meccanismo assimilabile all'imputazione degli acconti versati nel corso del procedimento civile. Poiché la sentenza penale che dispone la condanna provvisionale ha efficacia di titolo esecutivo, questa va sempre detratta. In altre parole, non rileva la circostanza che la somme riconosciuta quale provvisionale non sia stata ancora effettivamente conseguita, in quanto il danneggiato può agire in executivis per ottenere coattivamente il pagamento di quanto dovuto (cfr. Cass. civ. n. 6739/2011).

Impugnazione provvisionale penale

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In caso di mancato accoglimento o rigetto della richiesta di condanna al pagamento della provvisionale in primo grado, il rimedio è quello della riproposizione della domanda mediante impugnazione della sentenza in sede di appello. Il giudice di secondo grado, come disposto dall'art. 600 c.p.p., a richiesta della parte, provvede con ordinanza in camera di consiglio. Del pari, l'imputato e il responsabile civile possono richiedere al giudice di appello la sospensione dell'esecuzione della condanna provvisionale quando ricorrono gravi motivi. L'ordinanza con la quale il giudice di appello rigetta la richiesta volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della provvisionale ex art. 600 c. 3 c.p.p. è inoppugnabile per assenza di previsione legislativa in tal senso (cfr. Cass. pen. n. 3012/2009).

Per la giurisprudenza, la condanna al pagamento della provvisionale in favore della parte civile non è suscettibile di passare in giudicato, trattasi, infatti, di provvedimento delibativo destinato ad essere travolto in sede civile dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento e, pertanto, non è impugnabile per Cassazione. Né è deducibile con il ricorso per Cassazione la questione relativa alla pretesa eccessività della somma di denaro liquidata a titolo di provvisionale (Cass. pen. n. 34791/2010), essendo la determinazione dell'ammontare della stessa rimessa alla libera valutazione del giudice di merito.


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