Per la Cassazione, il termine nella nostra epoca non ha più carattere intrinsecamente negativo

di Marina Crisafi - Chiamare qualcuno omosessuale oggi non rappresenta un'offesa sanzionabile penalmente. A sancirlo chiaramente è la Cassazione (con la sentenza n. 50659/2016, depositata oggi e qui sotto allegata), azzerando di fatto la condanna per diffamazione nei confronti di un soggetto che in una querela aveva utilizzato il termine "omosessuale" per identificare un'altra persona.

Per il giudice di pace l'utilizzo di tale termine rappresenta una offesa in piena regola ma per gli Ermellini non è così e la sentenza va ribaltata.

Per la quinta sezione penale, infatti, "la tipicità della condotta di diffamazione consiste nell'offesa della reputazione", per cui è necessario che i termini dispiegati o il concetto veicolato attraverso gli stessi "siano oggettivamente idonei a ledere la reputazione del soggetto passivo". Ma, venendo al caso di specie, è da escludere che il termine omosessuale "abbia conservato nel presente contesto storico un significato intrinsecamente offensivo come, forse, poteva ritenersi in un passato nemmeno tanto remoto". A differenza di altri appellativi - ha proseguito la Corte - "che veicolano il medesimo concetto con chiaro intento denigratorio secondo i canoni del linguaggio corrente, il termine in questione assume infatti un carattere di per sè neutro, limitandosi ad attribuire una qualità personale al soggetto evocato ed è in tal senso entrato nell'uso comune".

Pertanto, è da escludere altresì che attribuire tale "qualità, attinente alle preferenze sessuali dell'individuo, abbia di per sé un carattere lesivo della reputazione del soggetto passivo e ciò tenendo conto dell'evoluzione della percezione della circostanza da parte della collettività, quale che sia la concezione dell'interesse tutelato che si ritenga di accogliere". Nè può rilevare che il soggetto passivo, come nel caso di specie, "rivendichi la propria eterosessualità". Si tratta, infatti, "di circostanza che semmai rivela come la condotta dell'imputato sia al più riconducibile ad una lesione dell'identità personale della persona offesa - che - non è autonomamente rilevante ai fini della configurabilità del reato contestato".

Da qui l'annullamento della sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Cassazione, sentenza n. 50659/2016

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: