Disciplina normativa e profili giurisprudenziali del passaggio di proprietà dei veicoli a motore

Avv. Daniele Paolanti - Quando si provvede all'acquisto di un veicolo usato sono necessari una serie di adempimenti che si rivelano funzionali per scongiurare l'applicazione di eventuali sanzioni. In particolare, preliminarmente, è necessario provvedere all'autentica della firma del venditore sull'atto di vendita e soprattutto provvedere alla registrazione del passaggio di proprietà all'unità ACI - PRA (Pubblico Registro Automobilistico) la quale provvederà al rilascio del certificato di proprietà

digitale. Poi si rivelerà necessario richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione all'Ufficio Provinciale della motorizzazione. Se l'acquirente non provvede alla richiesta di aggiornamento del certificato di proprietà digitale determina, in caso di accertamento, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 94 comma 4 del Codice della Strada che qui di seguito si riporta: "Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 353 a euro 1.762".

Il procedimento di autentica

Laddove la firma venga autenticata (quella del venditore) sull'atto di vendita allo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) del PRA o alla motorizzazione civile, subito dopo l'autentica è necessario provvedere alla richiesta del passaggio di proprietà. La contestualità di detta operazione si rivela funzionale al soddisfacimento di uno scopo, ovvero il corretto aggiornamento dei dati del PRA con i dati del nuovo proprietario. Ovviamente la richiesta del passaggio di proprietà

può essere avanzata (dall'acquirente o da un suo delegato) quando si sia in possesso del CdP (che sia cartaceo o digitale). Se la richiesta viene presentata da soggetto diverso dall'acquirente questi dovrà esibire al momento della presentazione atto di delega oltre che ovviamente un documento di identità/riconoscimento dell'acquirente. Si riporta di seguito il disposto dell'art. 94 comma 1 del Codice della Strada contenente la norma in materia di formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario: "In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione di trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà".

La giurisprudenza sul punto

Di particolare interesse può rivelarsi la disamina di un precedente giurisprudenziale del 2011 dal quale è possibile rintracciare tutti i principi suesposti in materia di certificato: "Per i veicoli soggetti ad iscrizione al PRA, oltre alla carta di circolazione è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio, ai sensi della Legge 9 luglio 1990 n. 187 art. 7 comma 2 (Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico), a seguito di istanza da presentare "a cura dell'interessato" entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Da tanto consegue che, per effetto del rilascio della carta di circolazione, si determina per il soggetto che ha avviato l'iter procedurale dell'immatricolazione l'obbligo di procedere alla richiesta di rilascio del certificato di proprietà, non essendo consentita una immatricolazione a fini esclusivamente statistici, che prescinda dalla registrazione del veicolo nell'apposito archivio destinato a consentire la possibilità di individuare in ogni momento il titolare del diritto di proprietà sul veicolo stesso" (Cassazione civile, sez. II, 08/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep.08/04/2011), n. 8097).


Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
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Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

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