Il quadro normativo di riferimento

Avv. Biancamaria Zito - L'art. 125-sexies del Testo Unico Bancario introdotto dal d.lgs. n. 141/2010 (in recepimento della Direttiva Comunitaria 2008/48/ce relativa ai contratti di credito ai consumatori) contempla la possibilità per il consumatore di poter estinguere anticipatamente, la somma dovuta al finanziatore nel caso di contratti di credito, quali il mutuo mediante cessione pro solvendo di quote della pensione (o della retribuzione), ed altre operazioni assimilabili quali le deleghe di pagamento, i finanziamenti ed i mutui.

Il predetto articolo prevede,inoltre, che il consumatore "ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

In termini pratici ciò vuol dire che avvenuta l'estinzione anticipata di uno dei summentovati rapporti di credito, il cliente ha diritto ad ottenere un rimborso a titolo risarcitorio delle commissioni, degli oneri e dei premi assicurativi non goduti alla data di estinzione anticipata e/o rinegoziazione del contratto di credito.

Nello specifico, poi, in merito al rimborso dei premi assicurativi, appare doveroso richiamare quanto disposto sia dall'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008, sia dall'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, l quali prevedono che nel caso in cui il contratto di credito venga estinto anticipatamente rispetto alla durata negoziale prevista e, questo sia garantito da copertura assicurativa, è fatto obbligo per la Compagnia Assicuratrice retrocedere al consumatore la parte di premio pagato relativo al periodo restante per il quale il rischio è concretamente cessato.

Il rimborso delle somme spettanti al cliente, così come disposto dalla legge, è rappresentativo di una corretta applicazione del principio di trasparenza e buona fede contrattuale tra le parti del contratto di credito sottoscritto.

Ma necessita evidenziare che, pur sussistendo un quadro normativo di riferimento ben delineato, la restituzione delle somme dovute non è sempre così assodato e puntuale, poiché sovente accade che l'impresa finanziaria di fatto non ottemperi a tale obbligo.

Dunque, onde vedere glorificare le proprie ragioni ed ottenere le somme che di diritto spettano al consumatore, questi ha l'onere di verificare che nel prospetto analitico del conteggio di liquidazione del contratto sia stato effettuato l'esatto scorporo delle voci di costo contrattuali.

In difetto, può essere intrapresa nei confronti della Società di Credito e/o della Compagnia Assicurativa un'azione ben precisa volta ad ottenere l'incasso del quantum dovuto.

Spese Up-front e Recurring ed entità del rimborso

In materia di credito, requisito contrattuale fondamentale ed indefettibile dovrebbe essere la chiara sussistenza, nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento, dell'indicazione delle diverse componenti di costo a carico della clientela, con un preciso distinguo tra i servizi che a livello temporale possono essere allocati nella fase preliminare e/o formativa delle prescrizioni negoziali, quelli c.d. up-front (come ad esempio gli interessi imputati in contratto, le spese di gestione ed incasso) e quelli c.d. recurring, ossia quelli che si perfezionano nel corso del tempo (quali ad esempio le commissioni, i costi di intermediazione, i costi assicurative e le spese bancarie).

Qualora difetti una chiara e comprensibile distinzione contrattuale tra la natura dei costi predetti, la normativa in materia prevede che la ripetizione delle somme a favore del cliente vada equitativamente decretato secondo un criterio ratione temporis, adottando un sistema di calcolo ben preciso.

L'inserimento di clausole vessatorie di non ripetibilità

Preso atto che il rimborso delle somme a seguito di estinzione anticipata di cessioni del quinto, deleghe di pagamento, finanziamenti e mutui non avvenga sempre come fisiologico effetto della cessazione del contratto di credito, circostanza che appare ancor più censurabile in capo alle società di credito è l'inserimento, tra le condizioni che regolano il rapporto negoziale, di una clausola di natura vessatoria, che genericamente prevede e stabilisce la non ripetibilità di oneri e commissioni in caso di estinzione anticipata.

La vessatorietà della clausola suddetta, che concreta un illecito contrattuale, si rinviene nella violazione di norme imperative quali il richiamato art. 125-sexies TUB, nonché ai sensi dell'art.33 comma 2 lettera b) Codice del Consumo.

Tale clausola non solo non è opponibile al consumatore ma è nulla e la nullità può essere rilevata d'ufficio dal Giudice.


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