Per il Tar Lazio, in mancanza dei requisiti visivi anche con le lenti non si può guidare in sicurezza

di Marina Crisafi - Se gli occhiali non bastano a correggere la vista, si può dire addio alla patente. Il conducente con gravi difetti al campo visivo, infatti, non può essere titolare di una patente di guida, soprattutto se tali problemi non si risolvono neanche con l'uso di adeguati sistemi correttivi. Lo ha affermato il Tar Lazio, con la sentenza n. 11379/2016, qui sotto allegata, rigettando il ricorso di un aspirante autista avverso il giudizio di non idoneità al conseguimento della patente B speciale per mancanza dei requisiti visivi prescritti dagli artt. 322 e 325 del d.p.r. n. 425/1992.

Per l'uomo, il verbale di visita non avrebbe tenuto conto della possibilità di correggere i vizi visivi con occhiali e lenti a contatto ma per il Tar il motivo non regge.

Entrambe le commissioni mediche che lo hanno visitato, infatti, hanno confermato che l'uomo non possedeva i requisiti minimi visivi richiesti dalla legge e in particolare, oltre a un grave deficit del visus (2-3/10 all'occhio destro e 5/10 all'occhio sinistro), presentava una visione notturna e bioculare alterate. Mancanze che, a detta di ambedue le commissioni, non possono essere sanate neanche con l'uso di mezzi di correzione, per cui costituiscono circostanze ostative al rilascio della patente speciale.

Né, a fronte di due giudizi concordanti espressi dalle commissioni deputate all'accertamento dei requisiti visivi minimi, ha proseguito il Tar, può avere rilevanza il certificato medico privato peraltro di difficile interpretazione prodotto dall'uomo. E non ha senso, infine, neanche autorizzare una visita di revisione finalizzata all'accertamento della capacità visiva attuale, dato il notevole periodo di tempo trascorso rispetto alla data di adozione degli atti impugnati. Semmai, "l'ipotetico miglioramento delle condizioni visive dell'interessato potrà essere fatto valere nell'ambito dell'eventuale procedimento finalizzato al rilascio di una nuova patente".

Tar Lazio, sentenza n. 11379/2016

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