Lo ha chiarito oggi l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 43/E/2016

di Marina Crisafi - Box auto acquistato senza bonifico bancario o postale? Via libera comunque alla detrazione delle spese, purché i contribuenti dovranno farsi rilasciare dal venditore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta che il corrispettivo è stato incluso nella contabilità dell'impresa. Sono queste le indicazioni fornite oggi dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 43/E/2016 (qui sotto allegata), rispondendo ad un interpello relativo all'acquisto di un box auto di pertinenza di un immobile ad uso abitativo, da una società di costruzione, il cui pagamento era stato sostenuto mediante assegni bancari.

Il contribuente chiedeva se, ciononostante, fosse possibile beneficiare della detraibilità ai fini Irpef delle spese sostenute per l'acquisto del box con la sola certificazione della società venditrice.

Le Entrate, preliminarmente, hanno osservato che l'art. 16-bis del Tuir prevede l'agevolazione del 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48mila euro per unità immobiliare, "sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi".

La legge di stabilità, si ricorda, ha prorogato per tutto il 2016 l'innalzamento della percentuale di detrazione al 50% nonché il limite dell'ammontare delle spese ammissibili alla detrazione, a 96mila euro (in luogo di 48mila).

La detrazione è riconosciuta, spiegano le Entrate, "anche per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto

pertinenziali ad immobili residenziali, anche a proprietà comune, nonché, per l'acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali, limitatamente ai costi di realizzo comprovati da apposita attestazione rilasciata dal costruttore".

Per cui, ritiene il fisco, nei casi in cui il ricevimento delle somme da parte dell'impresa che ha ceduto il box risulti attestato dall'atto notarile (come nel caso di specie), il contribuente può fruire della detrazione "anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario/postale, ma a condizione che ottenga dal venditore, oltre all'apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente".

Discorso analogo anche nel caso in cui il bonifico bancario per il pagamento dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica sia stato effettuato ma in modo errato, tale cioè "da non consentire alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all'obbligo di ritenuta" previsto dalla legge. In tal caso, è necessario che il beneficiario dell'accredito attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della corretta determinazione del suo reddito. Sarà il contribuente che intende avvalersi della detrazione a dover esibire tale documentazione al professionista abilitato o al Caf in sede di dichiarazione dei redditi ovvero, su richiesta, all'amministrazione finanziaria.

Agenzia Entrate, circolare n. 43/E/2016

Foto: 123rf.com
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