Per il TAR Toscana viola il principio di proporzionalità l'amministrazione che vieta tout court l'accesso degli animali alle zone balneari

di Lucia Izzo - Irragionevole e sproporzionato il provvedimento del Comune che vieta del tutto l'accesso degli animali alle spiagge. È necessario all'uopo istituire delle zone riservate affinchè i cani e i loro padroni possano recarsi sull'arenile.


Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione seconda, nella sentenza n. 1276/2016 (qui sotto allegata). Innanzi al TAR ricorre un'associazione ambientalista e animalista chiedendo l'annullamento dell'ordinanza del Comune nella parte in cui aveva vietato ai padroni con i propri animali di accedere alle spiagge in estate per l'intera giornata.


In particolare, il provvedimento, nel disciplinare la stagione balneare compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre 2016, all'art. 2 ("Prescrizione sull'uso delle spiagge"), ha vietato di "condurre e far permanere qualsiasi tipo d'animale, anche sorvegliato e munito di regolare museruola, nei giorni di sabato e domenica fino al 3 maggio 2016 e dalle ore 08.00 alle ore 20.00 tutti i giorni dal 01 giugno per tutta la durata della stagione balneare fino alla data del 30 settembre 2016".


Insorge l'associazione sostenendo che il divieto imposto dal Comune toscano contrasti con sia con la legge regionale n. 59/2009 violando altresì il principio di proporzionalità, poichè in base alla giurisprudenza l'autorità comunale avrebbe dovuto individuare le misure comportamentali ritenute più adeguate, piuttosto che imporre un divieto assoluto di accesso alle spiagge, il quale incide anche sulla libertà dei proprietari dei cani.


Il ricorso, precisano i giudici, è fondato poichè la legge regionale richiamata consente l'accesso ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi, è però obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali.


Inoltre, prosegue la normativa regionale, i comuni possono in tale aree individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature, fermi restando gli obblighi del responsabile dell'animale a raccogliere eventuali deiezioni.


Pertanto, spiega il Tribunale, stante la richiamata normativa regionale, deve ritenersi illegittimo il divieto generalizzato di accesso degli animali sulle spiagge, quanto meno laddove il provvedimento che lo impone non preveda contestualmente l'individuazionedi idonei spazi riservati.


Rileva, in particolare, il profilo della violazione del principio di proporzionalità, "che impone alla pubblica amministrazione di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, per quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento, onde evitare agli stessi inutili sacrifici".


In effetti, la scelta di vietare l'ingresso agli animali e, conseguentemente, ai loro padroni o detentori sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata. Secondo la giurisprudenza richiamata nel provvedimento, l'amministrazione avrebbe dovuto valutare se fosse possibile perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell'igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l'accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all'accesso degli animali, con l'individuazione delle aree viceversa interdette al loro accesso.


In base a tali principi, il provvedimento va, in parte de qua, annullato. Spese compensate.

TAR Toscana, sent. n. 1276/2016

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