Si tratta di minacce e molestie idonee a produrre nella vittima un perdurante e grave stato di ansia

di Valeria Zeppilli - Minacciare l'ex di pubblicare video hard su Facebook? Per la Cassazione può essere stalking.

Come emerge dalla sentenza numero 48268/2016 del 16 novembre (qui sotto allegata), l'invio ripetuto di messaggi (anche su Facebook) in cui si minaccia l'ex di diffondere o inviare al nuovo fidanzato video privati a contenuto sessuale che la vedono protagonista è una condotta idonea, di per sé, a integrare l'elemento oggettivo della fattispecie di atti persecutori.

Si tratta, infatti, di un comportamento che si identifica in minacce e molestie reiterate idonee a produrre nella parte offesa un perdurante e grave stato di ansia.

Nel caso di specie, già la Corte d'appello aveva condannato un uomo che, oltre a inviare minacce di simile contenuto alla ex compagna, la aveva più volte pedinata ed era giunto addirittura ad inviare i filmini hard presso il luogo di lavoro della vittima.

La Cassazione, interessata della vicenda dal ricorso dell'uomo, ha quindi respinto il suo ricorso precisando, peraltro, che il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è configurabile anche nell'ipotesi in cui la condotta persecutoria sia iniziata prima dell'entrata in vigore di tale norma e sia stata reiterata anche successivamente.

Nulla insomma salva il ricorrente dalla pena: dovrà scontrare tre anni e sei mesi di reclusione.

Vedi la guida: https://www.studiocataldi.it/articoli/12949-il-reato-di-stalking.asp

La sentenza:

Corte di cassazione testo sentenza numero 48268/2016
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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