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Procedimento giudice di pace


Il procedimento dinanzi al Giudice di Pace è stato istituito nel nostro ordinamento dalla legge numero 374 del 1991. Con tale norma, infatti, si è prevista questa nuova figura di giudice, che è andata a sostituire il conciliatore

Chi è il giudice di pace

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A differenza di quanto poteva dirsi per quest'ultimo, il giudice di pace appartiene all'ordine giudiziario e, proprio per questo, pur non essendo un magistrato togato, va scelto tra soggetti che abbiano specifici requisiti.

In particolare, possono essere nominati giudici di pace i soggetti che:

  • hanno un'età compresa tra i 30 e i 70 anni;
  • sono laureati in giurisprudenza
  • hanno superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense o hanno esercitato funzioni notarili, insegnamento di materie giuridiche nelle università, funzioni giudiziarie anche onorarie per almeno 2 anni o funzioni dirigenziali nelle segreterie e cancellerie giudiziarie;
  • non hanno riportato condanne e hanno l'esercizio dei diritti civili e politici;
  • hanno l'idoneità fisica e psichica;
  • hanno l'esercizio di attività lavorative subordinate pubbliche o private.

Perché c'è il giudice di pace

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Nell'istituire la figura del giudice di pace, alla quale delegare parte dell'amministrazione della giustizia, l'obiettivo perseguito dal legislatore è stato innegabilmente quello di attuare un processo più celere e semplice rispetto a quello che si instaura dinanzi ai tribunali.

In tal senso, infatti, vanno tutte le norme del codice di rito che dettano le regole dei  procedimenti dinanzi a tale ufficio.

Materie di competenza del giudice di pace

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Proprio per il carattere "semplificato" del processo dinanzi al giudice di pace, la competenza di questo è circoscritta a questioni che si presumono di meno complessa trattazione.

Nel dettaglio, il giudice di pace è innanzitutto competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, salvo che la legge non le attribuisca alla competenza di altro giudice.

Nel caso poi in cui ad essere discusso è il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli e di natanti il limite di competenza si innalza a ventimila euro.

In determinate materia, infine, il giudice di pace è competente in via esclusiva, indipendentemente dal valore della controversia.

Si tratta, nel dettaglio, delle cause relative all'apposizione di termini e all'osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento di alberi e siepi; delle cause relative alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case; delle cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità e, infine, delle cause relative a interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

La competenza del giudice di pace oggi

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Dal 31 ottobre 2021, in forza dell'entrata in vigore delle norme del decreto legislativo numero 116/2018, i confini della competenza del giudice di pace si amplieranno notevolmente.

Per le cause relative a beni mobili, se la legge non le attribuisce alla competenza di altro giudice, la soglia di valore entro la quale la competenza è del giudice di pace sarà innalzata a 30mila euro. Anche le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti saranno devolute in numero maggiore a tale ufficio, che le giudicherà fino a un valore pari a 50mila euro.

Aumenteranno, poi, notevolmente le ipotesi di competenza esclusiva del giudice di pace, indipendentemente dal valore.

Infine, il giudice di pace giudicherà anche le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari, di riordinamento della proprietà rurale, di accessione e di superficie, purché il valore della controversia non superi i 30mila euro. 

La competenza del giudice di pace viene ulteriormente allargata ad opera della riforma Cartabia (legge delega 206/2021 e D.lgs. n. 149/2022 (vedi in merito Riforma processo civile: tutte le novità). 

Vedi anche gli approfondimenti:

✓ La competenza civile del Giudice di Pace

La fase introduttiva del giudizio davanti al Giudice di Pace

La fase istruttoria davanti al giudice di pace

La fase decisoria davanti al Giudice di Pace

La conciliazione in sede non contenziosa nel procedimento davanti al GDP

Aggiornamento: ottobre 2022