Le ferie sono un diritto sancito dall'art. 36 della Costituzione e sono disciplinate dal D.lgs. n. 66/2003 e dall'art. 2109 c.c. Per le ferie accumulate cosa si può fare?

Ferie: diritto costituzionale

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Le ferie sono un diritto irrinunciabile del prestatore di lavoro: l'ultimo comma dell'articolo 36 Costituzione, infatti, sancisce che "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi".

Le ferie infatti garantiscono al lavoratore il recupero delle energie fisiche e mentali e gli consentono di ritrovare anche il benessere psicologico derivante dalla possibilità di trascorrere più tempo con i propri familiari, di dedicarsi ad attività rilassanti e di ritrovare una socialità che spesso, a causa del lavoro, viene sacrificata. Le ferie dal punto di vista normativo proteggono invece il lavoratore da potenziali situazioni di sfruttamento, anche retributivo.

Il lavoratore quindi dovrebbe sfruttare i periodi di ferie che la legge o la contrattazione collettiva gli riconoscono. Non sempre però questo accade, è quindi bene sapere che cosa prevede la legge, se le ferie non godute si possono scambiare con denaro e che cosa fare infine se il riposo che si è accumulato perché il lavoratore non lo ha sfruttato, supera i limiti massimi di fruizione.

Durata delle ferie e periodo di godimento

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In termini pratici, tale diritto trova la sua concreta regolamentazione nell'articolo 2109 del codice civile, all'interno del decreto legislativo numero 66/2003 e nella contrattazione collettiva.

Da tali fonti si ricava, più in particolare, che ogni lavoratore ogni anno matura almeno quattro settimane di ferie, delle quali due devono essere godute entro l'anno di maturazione e le restanti al massimo nei diciotto mesi successivi o nel periodo diverso e più favorevole ai lavoratori stabilito dai CCNL.

I datori di lavoro che violano le disposizioni sulle ferie, non riconoscendo quanto spettante al lavoratore, sono soggetti, ai sensi dell'art. 18 bis del Dlgs n. 66/2003, a sanzioni pecuniaria di svariate centinaia di euro.

Monetizzazione solo a fine rapporto

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Nonostante quanto si possa pensare, sono molte le aziende e i lavoratori per le quali il problema delle ferie si pone in senso opposto rispetto al comune sentire e che si trovano a dover gestire tante ferie residue difficili da smaltire.

Specie se non c'è chiusura aziendale e i lavoratori non sono riusciti a pianificare bene le loro vacanze, può accadere infatti di ritrovarsi alla fine del periodo massimo entro il quale si può godere di esse con un credito notevole.

In questi casi non si può far nulla: le ferie vanno comunque consumate e non è in alcun modo possibile pensare di monetizzarle dato che il divieto di rinunciare ad esse è assoluto e costituzionalmente garantito e trova un'ovvia eccezione solo nei casi di cessazione del rapporto di lavoro.

Alla sua base c'è infatti la necessità di tutelare la salute dei lavoratori e di evitare che questa possa essere compromessa da un lavoro eccessivo.

Oltretutto molte aziende, se fosse possibile pagare invece che lasciare a casa il lavoratore per qualche meritato giorno, non ci penserebbero due volte, distruggendo di fatto uno degli istituti fondamentali del diritto del lavoro.

Indennità: non regola, ma eccezione

Il diritto alle ferie è di tale importanza che sulla monetizzazione delle ferie a fine rapporto, anche se ammesso, non deve essere la regola.

Lo spiega molto bene la Cassazione nell'ordinanza n. 23153/2022: "I lavoratori non possono perdere il diritto alla indennità finanziaria per le ferie non godute, senza previa verifica del fatto che il datore li abbia effettivamente posti in condizione di esercitare il proprio diritto alla fruizione del riposo annuale, anche attraverso una informazione adeguata".

Insomma, è il datore che deve provare di essersi assicurato che il lavoratore eserciti il diritto alla fruizione delle ferie:

1) informandolo in modo accurato ed in tempo utile del diritto al riposo, garantendo in tal modo che esso risponda all'effettivo scopo cui è preposto, quello di apportare all'interessato riposo e relax;

2) invitandolo, se necessario formalmente, al godimento delle ferie medesime.

La Suprema Corte ha conclusivamente affermato (Cass. n. 21780/2022) che l'interpretazione del diritto interno (ivi compreso dell'art. 5, comma 8 del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. in l. n. 135 del 2012) conforme al diritto dell'Unione comporta che:

a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;

b) è il datore il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cass. n. 15652/2018);

c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato".

Ferie accumulate oltre il limite massimo

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In ogni caso occorre sottolineare che, in generale, non è assolutamente vietato godere delle ferie anche successivamente al limite massimo di fruizione: se per il lavoratore sia concretamente impossibile fruire delle ferie minime maturate entro i termini previsti (si pensi, ad esempio, alle ipotesi di maternità o di malattia di lunga durata) il loro godimento potrà essere posticipato con accordo tra le parti e valutando gli interessi e le esigenze sia dei lavoratori che dei datori di lavoro.

Cosa fare se si sono accumulate le ferie?

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Cosa fare quindi nel caso in cui ci siano molte ferie accumulate?

Il consiglio è uno solo: godersele! E soprattutto programmare la loro fruizione in maniera tale da riuscire a coniugare le proprie esigenze con quelle dell'impresa.

Ai sensi dell'articolo 2109 del codice civile, infatti, è l'imprenditore che, pur tenendo conto degli interessi del lavoratore oltre che quelli dell'impresa, stabilisce il tempo di godimento delle ferie.

E' sempre opportuno a tale fine che il datore fornisca ai propri dipendenti il piano ferie, ossia un documento in cui sono riportati i tempi che ciascun lavoratore ha a disposizione per godere delle ferie che gli spettano. Si tratta di un documento, spesso trascurato ma di rilevante importanza ai fini di una ottimale organizzazione aziendale, perché garantisce il mantenimento del ciclo produttivo garantendo nel contempo al lavoratore di godere dei suoi periodi di riposo con flessibilità, nel periodo più congeniale alle sue necessità.

Leggi anche:

- Il diritto del lavoratore alle ferie

- Cassazione: no alle ferie forzate dei dipendenti

Valeria Zeppilli

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