L'articolo 12-quinquies della Legge 7 agosto 1992, numero 356 e successive modifiche

L'articolo 12-quinquies della Legge 7 agosto 1992, numero 356 e successive modifiche disciplina il reato di Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori; trattasi di reato istantaneo ad effetti permanenti. Tale figura di reato, cioè, si consuma non appena avviene l'intestazione di beni ad un soggetto terzo diverso non solo da chi elargisce denaro per il suo acquisto, ma da chi ne ha la materiale disponibilità, consistendo quindi in una fittizia titolarità dell'intestatario.

La ratio del citato articolo va rintracciata nella volontà del legislatore di andare a colpire tutte quelle condotte volte ad eludere la normativa in materia di prevenzione patrimoniale (ovvero il riciclaggio), tanto è vero che, proprio tale fattispecie, può essere considerata l'anticamera normativa di ciò che oggigiorno è il reato di autoriciclaggio ai sensi dell'articolo 648- ter del codice penale (leggi: "Autoriciclaggio nel Codice Penale, Professionisti e voluntary disclosure").

All'interposizione fittizia può accostarsi l'interposizione fiduciaria caratterizzata dal fatto che alla base del trasferimento vi è un legame fiduciario tra il dominus e il titolare del bene, il quale agisce alla luce di determinate direttive. Trattasi di reato a forma libera, pertanto non è necessario che vi sia la dettagliata descrizione di come la condotta deve essere consumata, ma è necessaria la sussistenza del dolo specifico, ossia la coscienza e consapevolezza che le condotte eludono misure atte alla prevenzione del patrimonio.

La giurisprudenza

La Seconda Sezione Penale della Suprema Corte, con sentenza numero 15707/2012, asserisce che oggetto giuridico del Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori consiste nell'evitare che i patrimoni siano sottratti, anche in misura parziale, all'applicazione di misure preventive, quindi affinché si configuri tale condotta è necessario che sussista una non coincidenza tra colui che materialmente acquista ed ha la piena disponibilità del bene e colui al quale il bene, consistente in beni mobili registrati, beni immobili, denaro ovvero altra utilità, è intestato.

La Cassazione con tale pronuncia inoltre afferma che è importante valutare l'interposizione fittizia, nel caso in cui vi sia la presenza, in ambito societario, di un socio non dichiarato, il quale compartecipa all'attività aziendale; tale pronuncia dà lo spunto per affrontare la tematica del cosiddetto socio occulto, il quale partecipa in modo fraudolento alla gestione imprenditoriale.

La modalità di gestione, quindi non corretta, è rilevante ai fini dell'articolo 12-quinquies delle Legge 356/1992 e succ. mod., in quanto non a caso il legislatore utilizza l'inciso fraudolento nella rubrica della citata norma, tale da essere considerato indispensabile non nell'attività di trasferimento di beni, bensì in comportamenti ingannevoli aventi lo scopo di eludere l'applicazione di misure di prevenzione ovvero al fine di agevolare la commissione di reati quali per esempio il riciclaggio o l'autoriciclaggio.

In ambito imprenditoriale risulta assai difficile dimostrare la colpevolezza del soggetto agente; a titolo esemplificativo è importante citare la sentenza Spataro emessa il 22 aprile 2014 dalla I Sezione Penale della Cassazione, con la quale è stata annullata la decisone del giudice di merito che vedeva implicato un soggetto che agiva da "prestanome"di una cosca della 'ndrangheta, il quale con ingenti somme di denaro finanziava progetti imprenditoriali apparentemente leciti; la decisione, a causa di lacunose informazioni di natura patrimoniale, ha statuito che non è possibile qualificare quale provento del reato tutte le disponibilità di un soggetto solamente perché affiliato ad organizzazioni di stampo mafioso, soprattutto se impegnato in attività imprenditoriale lecita e redditizia.

Una particolare attenzione deve essere rivolta al soggetto al quale è intestato il bene ed a tal proposto è doveroso citare la pronuncia numero 24405/2015 della I Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la quale i giudici di Piazza Cavour hanno statuito che deve essere accertata l'autonoma capacità reddituale relativamente all'acquisto del bene.

Con sentenza n. 1616/2010, inoltre, la I Sezione Penale della S.C. ha statuito che realizza un autonomo reato e non un "post factum" non punibile, quel comportamento consistente in separate operazioni imprenditoriali, come per esempio la distribuzione di utili ovvero la creazione di nuove realtà societarie, destinate a occultare la proprietà dei beni.

Gli Ermellini specificano che sono irrilevanti, da un punto di vista penale, quelle situazioni conseguenti alla fittizia attribuzione che si traduce in un semplice mantenimento dell'illecito status quo, ossia in comportamenti consistenti in un "passivo godimento degli effetti permanenti del delitto, nonostante ciò - prosegue la sentenza - qualora ad una prima condotta di fittizia attribuzione di beni o di altra utilità seguano operazioni, anche di natura societaria, dirette a creare o trasformare nuove società ovvero ad attribuire, sempre fittizialmente nuove utilità agli stessi o diversi soggetti, deve escludersi che si tratti di un "postfatto" non punibile, se tali operazioni sono dirette al medesimo scopo di eludere le disposizioni normative a cui si riferisce l'art. 12 quinquies cit. Diversamente opinando,proprio le condotte elusive più insidiose, collegate ad operazioni di ripetute intestazioni fittizie ambito societario, resterebbero fuori dalla portata della norma incriminatrice, che risulterebbe sostanzialmente aggirata".

La clausola di salvaguardia e il regime sanzionatorio

L'articolo in esame si apre con una clausola di salvaguardia con la quale il legislatore, non prevede l'applicabilità di tale disposizione nel caso in cui il fatto costituisca più grave reato, negando quindi implicitamente la sussistenza di un concorso con altri reati che prevedono una pena maggiore.

Nella seconda parte del I comma viene indicato il regime sanzionatorio che va da due mesi a sei anni per coloro che mediante la fittizia attribuzione eludono le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, ovvero chi agevola la commissione di uno dei delitti di ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio.

Nel II comma invece il legislatore, prevedendo il regime sanzionatorio da due a quattro anni nonché la confisca di denaro, beni ed altre utilità, individua due categorie di soggetti agenti, ossia:

a) coloro che sono contestualmente indagati per delitti in materia di contrabbando, delitto di associazione di tipo mafioso anche straniere, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, usura, nonché per i reati di cui agli articoli 73, 3, 74 in materia di sostanze stupefacenti ai sensi della normativa 309 del 1990;

b) nei soggetti nei cui confronti è pendente un procedimento atto all'applicazione di una misura di prevenzione personale che risultano essere titolari ovvero avere la disponibilità di denaro, beni ovvero altre utilità, che risultano essere sproporzionati alla resa dichiarazione dei redditi o all'esercente attività economica e di cui non risulta lecita la provenienza.

Abogado Francesca Servadei

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