Il giudizio dinanzi alla Cassazione esce dalla riforma profondamente innovato, in particolare per quanto riguarda il ricorso alla camera di consiglio

di Valeria Zeppilli - Nei giorni scorsi il decreto efficienza ha terminato la sua strada verso la stabilità: la legge n. 197/2016 di conversione (qui sotto allegata) è infatti stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 ottobre, cristallizzando numerose novità che toccano, sotto molti aspetti, il codice di procedura civile.

Tale testo, infatti, ha subito delle importanti modifiche per quanto riguarda in particolare il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione.

Ricorso alla camera di consiglio

Innanzitutto, è stato ampliato il ricorso alla camera di consiglio per le cause civili dinanzi alle sezioni semplici, con l'abrogazione dei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 375 e l'aggiunta, in coda a tale norma, della previsione per cui la pronuncia in camera di consiglio diviene la regola per tutti gli altri casi, eccezion fatta per l'ipotesi in cui la particolare rilevanza della questione di diritto renda opportuna la trattazione in pubblica udienza e per l'ipotesi in cui il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio.

Con modifica dell'articolo 376, poi, si è stabilito che solo se a un sommario esame del ricorso la sezione incaricata dal primo presidente non ravvisa i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio, il presidente rimette gli atti alla sezione semplice, omessa ogni formalità.

Decreto preliminare del presidente e inammissibilità delle repliche

L'articolo 377, sino ad ora rubricato "Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio" diviene "Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente": la disposizione, infatti, si arricchisce di un nuovo comma che dà al primo presidente, al presidente della sezione semplice e al presidente della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, il potere di ordinare con decreto, all'occorrenza, l'integrazione del contraddittorio e quello di disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332 o che essa sia rinnovata.

Con la modifica dell'articolo 379 si stabilisce poi che dopo la relazione dei fatti rilevanti per la decisione del ricorso, del contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto e se non vi è discussione delle parti, dei motivi del ricorso e del controricorso, il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, poi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese.

Ferma restando l'inammissibilità delle repliche, si elimina la possibilità per gli avvocati delle parti di presentare osservazioni scritte relative alle conclusioni del pubblico ministero.

Semplificazione del filtro

Con il nuovo articolo 380-bis, inoltre, il filtro in Cassazione sull'inammissibilità e sulla manifesta fondatezza o infondatezza diviene più lineare e simile a quello che si ha in sede penale: sostanzialmente si elimina la relazione del consigliere ed è il presidente della sezione che, con decreto e in sede di fissazione dell'adunanza, indica le eventuali ipotesi di filtro.

Gli avvocati delle parti ai quali è notificato il decreto hanno la facoltà di presentare memorie.

Altre modifiche

Il decreto efficienza ha poi modificato numerose altre disposizioni.

Innanzitutto è stato riscritto il testo dell'articolo 380-ter, della cui nuova formulazione si nota la precisazione in forza della quale "in camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti".

Altre correzioni hanno riguardato anche gli articoli 390, 391 e 391-bis, interessando quindi la rinuncia e la correzione degli errori materiali e la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione.

Sulla riforma in generale leggi anche: "Cassazione: via libera alle udienze senza avvocati, la riforma è legge"

Legge 197/2016
Valeria Zeppilli

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