Il calcolo del compenso spettante all'avvocato alla luce del D.M. 55/2014 con la risorsa di calcolo

Compenso avvocati: la normativa

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La determinazione del compenso spettante al legale è regolata da numerose fonti, tra cui emerge in prima battuta il dettame codicistico di cui all'art. 2233 c.c.: la norma stabilisce che "Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice".

In ogni caso, soggiunge la disposizione, la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione e sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.

Il sistema del compenso spettante al legale viene, in particolare, rivoluzionato dalla legge n. 27/2012 di conversione del D.L. 1/2012, che di fatto ha abrogato definitivamente le tariffe professionali, stabilendo che per la liquidazione giudiziale dei compensi il giudice dovrà fare riferimento a parametri ministeriali, fissati con decreto per le diverse categorie professionali.

La pattuizione del compenso

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La via preferenziale attraverso cui stabilire il compenso del legale, come si deduce dal codice civile e dall'art. 9 della L. 27/2012, è quello della pattuizione tra professionista e cliente al momento del conferimento dell'incarico. In particolare, l'art. 13 della nuova legge professionale forense, L. 247/2012, prevede che "Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale".

Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

La prestazione dell'opera può essere anche svolta a titolo gratuito, mentre la pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

Sono vietati i c.d. patti di quota lite, ossia quelli con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al Consiglio dell'ordine al quale appartiene l'avvocato affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'avvocato, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.

Parametri forensi

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In mancanza di accordo in forma scritta sul compenso, nonché in ogni caso di mancata determinazione consensuale, si fa ricorso a quanto stabilito dal decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55: si tratta del "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della l.p.f." che ha superato il decreto ministeriale 140/2012. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed è in vigore dal 3/4/2014.

È introdotto un sistema diversificato per tipo di attività (giudiziale, stragiudiziale, civile, penale, amministrativa e tributaria) e strutturato tramite liquidazione per fasi della procedura (ad esempio fase di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria, decisionale ecc.) e non in relazione alle singole attività svolte dall'avvocato.

Il decreto, tuttavia, precisa che il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera.

Ogni fase è ancorata a un valore medio di liquidazione, suscettibile di aumento o diminuzione percentuale in base alle circostanze concrete occorse e dall'autorità giudiziaria competente.

Ai fini della liquidazione del compenso, prescrive l'art. 4 del decreto, si deve infatti tener conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80% o diminuiti fino al 50%.

Al compenso, pattuito o calcolato secondo i parametri ministeriali, andranno inoltre aggiunti i c.d. oneri accessori: l'art. 2 del D.M. 55/2014 precisa che oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta (in ogni caso e anche in caso di determinazione contrattuale) una somma per rimborso spese forfettarie, di regola nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione.

A ciò si aggiungono le eventuali spese di trasferta che, secondo l'art. 27 del decreto, ammontano al costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del 10% quale rimborso delle spese accessorie, e le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, con il riconoscimento di un'indennità chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.


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