Dichiarata illegittima la procedura di mobilità straordinaria fase b per violazione della graduatoria e delle preferenze espresse
Avv. Antimo Buonamano - Continua il caos nella saga della mobilità dei docenti con i tribunali che, a colpi di ordinanze, sospendono gli esiti dei trasferimenti dichiarando illegittime le procedure di mobilità straordinaria attuative della Buona Scuola. Dopo il caso della Puglia (leggi: "Scuola: maestra vince il ricorso contro il trasferimento da Barletta a Udine"), tra gli altri, ora è il tribunale di Napoli a riportare un'altra insegnante a casa propria, dichiarando illegittima la mobilità straordinaria (fase B), in violazione dell'elenco delle preferenze espresse nella domanda e del principio di scorrimento della graduatoria.

Nella vicenda, con ordinanza n.rg. 10589/2016 Il tribunale di Napoli Nord nella persona del Giudice dott.ssa Colemeo ha dichiarato l'illegittimità della procedura di mobilità straordinaria nei confronti di una docente (patrocinata dallo Studio Legale BFI) che, pur avendo un punteggio di gran lunga superiore rispetto a quello di altri docenti è stata assegnata ad un ambito lontano dalla sua residenza e dall'ambito richiesto.

Tale condotta amministrativa concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016, e dell'O.M. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, d.P.R. n. 487/1994.

Ma c'è di più. Il Tribunale ha ravvisato che: "...dalla documentazione in atti risulta che l'istante ha indicato come prima preferenza l'ambito della Provincia di Caserta 0008 e i concorrenti trasferiti in tale ambito territoriale, pur concorrendo per la stessa fase, per la medesima classe di concorso (scuola primaria) e per la stessa tipologia di posto (comune), avevano un punteggio inferiore, anche eliminando quelli che erano titolari di uno dei criteri di precedenza stabiliti dall'art. 13 del CCNL cit.".
Ne consegue "l'illegittimità dell'operato della amministrazione scolastica che ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nell'ambito provinciale Caserta 0008, indicato dall'istante quale prima preferenza, a docenti con punteggio inferiore, così violando i principi di correttezza, buona fede, buon andamento e imparzialità della PA di cui all'art. 97 Cost., che governano l'esercizio della funzione pubblica.

Del resto, il Ministero, con il proprio comportamento processuale, ha omesso di fornire qualsivoglia giustificazione sia in merito alla posposizione della ricorrente rispetto ad altri docenti comparabili pur con punteggio inferiore, che alla disposta assegnazione della medesima presso l'Ambito Napoli 0018, in una sede più distante rispetto a quelle indicate nelle primarie preferenze", in base a tale ricostruzione per il giudicante "...sussiste il fumus di fondatezza della domanda, per violazione dell'art. 1, comma 108, l. n.107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza legata all'O.M.), dell'art. 6 CCNL mobilità scuola dell'8.4.2015 e dell'O.M. n. 241/2016".
Per tale ragione il tribunale partenopeo ha accolto la domanda e ordinato "all'amministrazione resistente di assegnare l'istante ad una sede compresa nell'ambito 0008 Provincia di Caserta ovvero in altro ambito territoriale indicato nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza indicato dalla ricorrente e tenendo conto del punteggio dalla stessa vantato nonché del criterio della viciniorietà". Con tale provvedimento la docente potrà ritornare nella scuola di assegnazione richiesta.

Avv. Antimo Buonamano

antimobuonamano@gmail.com

Studio legale BFI

bfistudiolegale@gmail.com
3937991655


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: