Oltre al patto marciano, in arrivo il Pies e molte altre novità. In allegato il testo del decreto

di Valeria Zeppilli - Da martedì primo novembre sono entrate in vigore le novità apportate dal cd. decreto mutui (d. lgs. n. 72/2016 qui sotto allegato) al TUB. Quelle relative all'inadempimento dei debitori balzano immediatamente agli occhi, ma non sono le sole.

Addio alla casa dopo 18 rate

Partendo proprio dall'inadempimento, il decreto prevede la possibilità per finanziatore e consumatore di inserire in contratto il cd. patto marciano. Se si effettua tale scelta (per la quale il consumatore dovrà essere assistito da un consulente che lo aiuti a valutarne la convenienza), in caso di mancato pagamento di una somma pari a 18 rate mensili del mutuo sarà possibile l'estinzione del debito mediante acquisizione dell'immobile in garanzia da parte del finanziatore. Al cliente, invece, spetterà l'eventuale differenza positiva tra il valore dell'immobile risultante dalla perizia di un professionista indipendente e l'importo residuo del debito.

In ogni caso, di patto marciano si inizierà a sentir parlare concretamente solo tra qualche mese, dato che per l'entrata in vigore di tale novità occorre attendere il decreto attuativo, previsto per la fine del 2016.

Annunci corretti, informazioni chiare e consulenza

L'altra novità rilevante del decreto mutui riguarda gli annunci pubblicitari e le informazioni da fornire ai consumatori.

I primi, infatti, devono essere chiari, corretti e non ingannevoli, mentre le seconde sempre disponibili, chiare e comprensibili.

Il servizio di consulenza, invece, deve fornire raccomandazioni sulle operazioni di credito che tengano conto delle informazioni personali e finanziarie, degli obiettivi e delle preferenze del cliente. Esso, poi, non può prescindere dalla comunicazione dei compensi eventualmente dovuti dal consumatore o dei metodi con i quali è possibile calcolarli.

Il Pies

Per permettere ai consumatori di agire in maniera consapevole e tenendo conto di tutte le variabili che vengono in gioco al momento in cui si decide di stipulare un contratto con un intermediario, fa ingresso nell'ordinamento il Pies - Prospetto informativo europeo standardizzato, mediante il quale fornire obbligatoriamente al cliente informazioni personalizzate. A tal fine a quest'ultimo spetta il compito di comunicare sia le sue preferenze ed esigenze che la sua situazione finanziaria.

L'intermediario, dal canto suo, deve fornire informazioni circa i compensi percepiti e i rapporti contrattuali intrattenuti con gli altri finanziatori. Vanno resi trasparenti anche i dati anagrafici.

Conversione finanziamento estero

Può poi accadere che il finanziamento sia in valuta estera.

In tal caso il consumatore, se il tasso di cambio al momento della conclusione del contratto è pari almeno al 20%, può chiederne la conversione in valuta nazionale, eventualmente dietro pagamento di una commissione.

Il finanziatore, tuttavia, nel caso in cui l'oscillazione del cambio porti ad una modifica del valore del credito residuo superiore alla predetta percentuale, ha l'onere di darne tempestiva informazione al proprio cliente.

Valutazione immobili ipotecati

Se si rende necessario garantire il finanziamento mediante ipoteca, occorrerà poi effettuare la valutazione degli immobili residenziali mediante standard affidabili.

A tal fine, gli eventuali terzi dei quali i finanziatori si avvalgano devono essere dotati di adeguata professionalità e devono essere indipendenti rispetto al soggetto che ha in carico la commercializzazione del servizio.

Merito creditizio

Ultima novità importante è rappresentata dalla necessità di valutare in maniera approfondita il merito creditizio del consumatore.

Solo così, infatti, sarà possibile accertare la sua effettiva capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.


D.lgs. n. 72/2016
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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