Nota di commento alla sentenza della Corte di Cassazione sez. 6 civile n. 7840/2016

Avv. Francesco Pandolfi - La malattia professionale si contrae a causa di lavorazioni alle quali è adibito il lavoratore. Si tratta di una vera e propria aggressione rivolta all'organismo del lavoratore e connessa all'attività svolta, in grado di alterare lo stato di salute ed essere causa di riduzione della capacità lavorativa. 


In caso di domanda per il risarcimento del danno riguardante una malattia professionale proposta dal dipendente nei confronti del datore di lavoro e attinente a inadeguatezza delle condizioni di lavoro, la giurisprudenza ci aiuta a capire quali sono i criteri da seguire in giudizio per la prova del fatto e delle conseguenze sulla salute dell'interessato. 


In particolare, lo spunto sul tema viene dalla sentenza n. 7840/2016 della Corte di Cassazione civile. 


Una causa passata per i tre gradi di giudizio con domanda di risarcimento accolta in primo grado, respinta poi in secondo grado e dalla stessa Cassazione.


L'utilità della pronuncia salta fuori proprio scavando tra i motivi di rigetto del ricorso alla Suprema Corte.


Andiamo quindi a scoprire le "regole" per arrivare alla prova del risarcimento reclamato con l'azione legale del lavoratore contro il datore.


1) In tema di responsabilità del datore di lavoro per danni causati al lavoratore, quest'ultimo non deve provare la colpa dell'altra parte, ma è soggetto all'onere di allegare e provare l'esistenza del fatto materiale e le regole di condotta che assume essere violate;


2) egli deve provare che il datore / debitore ha posto in essere un comportamento contrario alle regole generali di correttezza e buona fede nell'ambito del rapporto lavorativo;


3) se ricorre un caso di danno alla salute del lavoratore, gli oneri probatori spettanti al datore e al lavoratore sono ripartiti diversamente dall'Ordinamento: in pratica sono modulati sul contenuto a seconda che le misure di sicurezza omesse: 


3a) siano espressamente definite per legge (o da altra fonte vincolante) in relazione alla valutazione di rischi specifici, oppure 


3b) debbano essere ricavate dall'art. 2087 c.c. che impone l'osservanza del generico obbligo di sicurezza;


4) nel caso "3a", la prova che incombe sul datore si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, cioè dimostrando che non c'è inadempimento e che manca il nesso tra questo e il danno;


5) nel caso "3b", la prova liberatoria che incombe sul datore è collegata alla diligenza messa in campo e comunque ritenuta esigibile nella specifica situazione e nella predisposizione delle misure di sicurezza necessarie (qui è il datore che deve dimostrare di aver adottato comportamenti specifici che, pur non stabiliti per legge, siano suggeriti da conoscenze sperimentali, tecniche, da standard di sicurezza normalmente osservati, o ancora siano riferibili a fonti analoghe).

Come comportarsi in casi simili


Nel caso in cui il dipendente assume di aver subito un danno alla salute a causa delle inadeguate condizioni di lavoro, il successo della sua domanda di risarcimento dipende dal rispetto delle regole sulla prova illustrate.



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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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