Nota di commento alla sentenza della Corte di Cassazione penale n. 34782/2016

Avv. Francesco Pandolfi - Nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, il datore ha specifici obblighi nei confronti del dipendente: valutare i rischi, fornire i dispositivi di protezione individuale, formare il lavoratore sui rischi specifici derivanti dalle mansioni svolte.


La materia, che riguarda la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, viene affrontata nella sentenza della Cassazione in commento (la n. 34782/2016), dove all'amministratore di una società viene ascritto il reato di lesioni colpose perché metteva a disposizione e faceva utilizzare al personale dipendente una scala metallica non conforme a determinati requisiti, provocando tra l'altro al dipendente lesioni personali con malattia di lunga durata. Lo si rimproverava inoltre in quanto non aveva valutato i rischi di scivolamento e di caduta dei lavoratori che utilizzavano la scala fissa a gradini; non aveva fornito al dipendente i necessari dispositivi di protezione individuale (scarpe antinfortunistiche); non aveva formato il lavoratore circa i rischi derivanti dalle mansioni svolte.


Si tratta di circostanze delicate, dove sono in gioco diritti di rango primario delle persone che lavorano.


La Corte, in occasione del processo qui commentato, è stata molto chiara.


Dalla documentazione acquisita agli atti nelle fasi precedenti della causa non risulta la consegna di scarpe antinfortunistiche, ma di scarpe semplici (stivali). Solo successivamente al sinistro la ditta ha messo a disposizione del personale le previste scarpe e la dotazione antinfortunistica completa.


La norma è rigida e non si accontenta di prevedere un obbligo generico di fornire al dipendente questo materiale, ma chiede in aggiunta una vigilanza sul rispetto delle regole antinfortunistiche, potendo ricorrere al limite a provvedimenti disciplinari nel caso i lavoratori non le rispettino e non si adeguino.


Sul fronte della formazione del dipendente, la sentenza tratteggia altri nodi critici della vicenda.


Il datore, in pratica, ha trascurato l'adempimento del proprio dovere di vigilanza e controllo, affidando o delegando tale onere ad un'altra figura: il responsabile del servizio di protezione e prevenzione.


Così facendo ha finito però per scambiare la semplice "funzione ausiliaria" del responsabile di tale servizio con una "funzione sostitutiva" dei suoi compiti. Il che non è ammissibile.


Infine, la sentenza spiega in modo chiaro che non si può assegnare alcuna colpa (o concorso di colpa) al dipendente per aver trascurato anche lui le regole della sicurezza al lavoro.

Il rispetto pieno delle norme antinfortunistiche implica che esse sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro anche se si verifica una disattenzione del lavoratore.


La sicurezza sul lavoro implica, in definitiva, che gli obblighi di vigilanza gravanti sul datore sono congegnati in modo tale da prevedere anche la possibile imprudenza o negligenza del dipendente.


Come comportarsi in casi simili


Prevenire il contenzioso: il rispetto assoluto delle norme sulla sicurezza in ambiente di lavoro garantisce la protezione della propria salute e della vita stessa.


Gestire il contenzioso: il datore dovrà dimostrare di aver osservato scrupolosamente le norme di settore in materia di tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro; nel caso quella prova non venga raggiunta, il dipendente potrà proporre domanda di risarcimento del danno.



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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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