Con il processo telematico, gli avvocati hanno assunto importanti poteri di autentica. Vediamo quando e come l'avvocato può attestare la conformità

Il potere di autentica degli avvocati

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Inizialmente, a introdurre il potere di autentica di difensori e ausiliari del giudice nell'ambito del processo telematico è stato il decreto legge n. 179/2012, con il comma 9-bis dell'articolo 16-bis: tale norma ha infatti dato al difensore, al consulente tecnico, al professionista delegato, al curatore e al commissario giudiziale la possibilità di estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche di atti e provvedimenti e di attestarne in maniera autonoma la conformità agli atti contenuti nel fascicolo informatico.

L'attestazione di conformità ai fini del deposito e del processo esecutivo

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Con il d.l. n. 83/2015, successivamente, al decreto legge n. 179/2012 è stato aggiunto un nuovo articolo, il 16-decies, che ha attribuito agli stessi soggetti il potere di attestare anche la conformità di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice notificati con modalità non telematiche e da depositare in copia informatica, anche per immagine.

Il d.l. n. 179/2012, all'articolo 16-bis, dà infine ai difensori il potere di attestare anche al di fuori dei casi sopra visti e nell'ambito del processo esecutivo, la conformità delle copie degli atti di cui al sesto comma dell'articolo 518, al quarto comma dell'articolo 543 e al secondo comma dell'articolo 557 c.p.c..

L'attestazione di conformità nelle notifiche a mezzo p.e.c.

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I difensori hanno inoltre il potere di attestare la conformità anche ai fini della notifica a mezzo posta elettronica certificata.

Innanzitutto, infatti, l'articolo 3-bis, comma 3, della legge numero 53/1994 dà loro la possibilità di asseverare la conformità all'originale dell'atto da notificare ottenuto per scansione di un originale analogico.

L'articolo 9 della predetta legge, poi, dà agli avvocati anche la possibilità di attestare la conformità quando sia necessario fornire prova della notificazione e a tal fine non si possa provvedere con modalità telematiche.

Attestazione su documento informatico separato

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L'attuale sistema delle attestazioni di conformità nel processo telematico è stato infine regolato (e portato a compimento) dal decreto del direttore generale della DGSIA del 28 dicembre 2015.

Tale decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2016 e sul portale dei servizi telematici dell'8 gennaio 2016, ha infatti dettato le regole che disciplinano l'attestazione di conformità della copia informatica apposta su un documento informatico separato nel modo che vedremo più avanti.

Modalità di attestazione della conformità di una copia analogica

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In generale, le modalità di attestazione della conformità sono dettate dall'articolo 16-undecies del decreto legge numero 179/2012.

Con particolare riferimento alla copia analogica, si stabilisce che l'attestazione può essere apposta in calce o a margine della copia o anche su un foglio separato con essa congiunto materialmente.

L'attestazione della copia analogica si rende necessaria, ad esempio, in caso di notifica a mezzo UNEP o a mezzo servizio postale, in caso di deposito cartaceo di un atto o una sentenza, in caso di deposito cartaceo della prova dell'avvenuta notifica tramite posta elettronica certificata nei casi in cui quello telematico non sia possibile.

Modalità di attestazione della conformità di una copia informatica

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Per quanto riguarda, invece, la copia informatica, occorre distinguere tra copia informatica di documento analogico, copia per immagine su supporto informatico di documento analogico e copia informatica di documento informatico.

Più nel dettaglio, l'attestazione di conformità di una copia informatica può essere apposta nello stesso documento informatico o in un documento informatico separato.

In quest'ultimo caso, la copia cui si riferisce l'attestazione deve essere individuata secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche. In particolare, il documento informatico separato, in formato pdf, deve contenere una sintetica descrizione del documento del quale attesta la conformità e il nome del file ed essere sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

Se essa è destinata alla notifica, l'attestazione va inserita nella relata.

L'attestazione della copia informatica è utilizzata, generalmente, per i depositi telematici, per le notifiche a mezzo p.e.c. e per l'invio della copia informatica e dell'attestazione a mezzo p.e.c..

Ad essa si ricorre anche in altri casi, come in caso di invio della copia informatica e dell'attestazione a mezzo posta elettronica ordinaria.

Si precisa che per il duplicato informatico non è necessario procedere all'attestazione di conformità (a meno che non lo si stampi).

Attestazione di conformità: i modelli

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Riportiamo qui di seguito alcuni modelli che gli avvocati possono utilizzare per attestare la conformità.

Fac-simile attestazione di conformità di copia analogica

Io sottoscritto Avv. _____________, ai sensi degli articoli 16 bis, comma 9 bis, e 16 undecies, comma 1, d.l. n. 179/2012, attesto che la presente copia analogica è conforme alla copia informatica (o al duplicato informatico) presente nel fascicolo informatico n. ____ del Tribunale di _________ , dalla quale è estratta.

Luogo, data ___________________

Avv. ______________________ (firma)

Fac-simile attestazione di conformità copia informatica di documento analogico

Io sottoscritto Avv. _____________, ai sensi degli articoli 16 decies e 16 undecies, comma 2, d.l. n. 179/2012, attesto che la presente copia informatica è conforme all'originale analogico dal quale è estratta.

Luogo, data ___________________

Avv. ______________________ (firma digitale)

Fac-simile attestazione di conformità copia informatica di documento cartaceo scansionato su documento informatico separato

Io sottoscritto Avv. _____________, ai sensi degli articoli 16 decies e 16 undecies, comma 3, d.l. n. 179/2012, attesto che la copia informatica allegata (inserire nome del file e tipo di atto) è conforme alla copia conforme analogica dalla quale è estratta / all'originale analogico dal quale è estratta.

Luogo, data ___________________

Avv. ______________________ (firma digitale)

Fac-simile attestazione di conformità copia informatica di copia conforme cartacea scansionata ai fini della notifica tramite p.e.c.

Io sottoscritto Avv. _____________, ai sensi degli articoli 3 bis, comma 2, l. n. 53/1994 e 16 undecies, comma 3, d.l. n. 179/2012, attesto che la copia informatica (inserire nome del file e tipo di atto) è conforme alla copia conforme analogica dalla quale è estratta.

Luogo, data _____________

Avv. ______________(firma digitale)

N.B. : va inserita nella relata di notifica


I fac-simile proposti sono solo dei suggerimenti e, pertanto, si declina ogni responsabilità in ordine al loro utilizzo

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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