Il Tribunale di Milano nega rilevanza giuridica al principio della maternal preference, dovendosi guardare al superiore interesse del minore

di Lucia Izzo  - Niente "maternal preference" in caso di conflitto tra genitori per il prevalente collocamento dei figli: il criterio a cui fare riferimento è quello del superiore interesse del minore, non essendo ammissibile fare riferimento alla prevalenza materna come guida per giudice alla scelta del miglior genitore collocatario.


Lo ha precisato il Tribunale di Milano, sez. IX civile, nel decreto del 19 ottobre 2016 (Pres. Laura Amato, Est. Giuseppe Buffone) rigettando la domanda di una madre e veder modificato il collocamento della figlia a suo favore. 


La dettagliata e tempestiva relazione dell'Ente Affidatario aveva evidenziato elementi univocamente orientati a escludere un rientro della minore presso la madre: ha destato, ad esempio, serie perplessità il comportamento tenuto dalla donna verso gli operatori, mostrando una tenuta personologica su cui difficilmente il Tribunale potrebbe fondare oggi il convincimento che la madre collaborerebbe seriamente e diligentemente con gli enti preposti, per tutti gli interventi a favore della minore, nonché per l'accesso alla figura del genitore non convivente.


La figura del padre, al contrario, è emersa essere matura nella responsabilità genitoriale, al punto da non aver contrastato il desiderio della ricorrente ed essere altresì apparso in udienza molto focalizzato sull'effettivo interesse della figlia, dimostrando ampia collaborazione e valido rispetto del diritto di accesso della madre alla figlia.


Il Collegio precisa che non può valere come argomento giuridico il fatto che con la sua domanda, la ricorrente intenda ottenere il mutamento del collocamento della figlia, con spostamento dall'abitazione del padre alla sua, per creare "una situazione di fatto in cui madre e figlia convivono": infatti, né gli articoli 337-ter e ss. del codice civile, né la Carta Costituzionale assegnano rilevanza o utilità giuridica a quello che taluni invocano come "principio della maternal preference" (nella letteratura di settore: Maternal Preference in Child Custody Decisions).


Al contrario, come hanno messo bene in evidenza gli studi anche internazionali, il principio di piena bigenitorialità e quello di parità genitoriale hanno condotto all'abbandono del criterio della "maternal preference" a mezzo di "gender neutral child custody laws", ossia normative incentrate sul criterio della neutralità del genitore affidatario, potendo dunque essere sia il padre, sia la madre, in base al

solo preminente interesse del minore, il genitore di prevalente collocamento, non potendo essere il solo genere a determinare una preferenza per l'uno o l'altro ramo genitoriale.


Normative del genere sono univocamente anche quelle da ultimo introdotte in Italia dal Legislatore, in particolare, la legge 54 del 2006, ma anche la legge 219 del 2012 e il d.lgs. 154 del 2013. Il ricorso deve essere dunque respinto.

Tribunale di Milano, decreto 19 ottobre 2016

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