La legge non vieta di tenere il posto al cinema per un amico, vietato invece dall'art. 20 del Codice della Strada occupare la sede stradale, l'art. 633 c.p. infine punisce chi occupa terreni ed edifici

Occupare un posto per un'altra persona

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A chi non è mai capitato di trovare la sedia al cinema occupata con una borsa, o quella ad un'assemblea tenuta da parte con il cappotto? O peggio ancora: a chi non è mai successo di incontrare un individuo, fermo ai lati della strada, ad occupare l'ultimo parcheggio disponibile per l'auto di un suo amico o familiare?

Anche se ormai fanno parte della vita di tutti i giorni, tali comportamenti sono insopportabili ai più e percepiti come veri e propri abusi, soprattutto in campo "automobilistico".

Ma giuridicamente, occupare un posto in maniera impropria, può considerarsi un comportamento lecito?

Il silenzio di legge e giurisprudenza

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Trovare una risposta non è semplice, in assenza di una norma specifica che regolamenti l'occupazione del posto per altri al cinema o a teatro.

La questione, infatti, non ha meritato l'attenzione né del legislatore né della giurisprudenza, nonostante generi oggetto di battibecchi quotidiani, talvolta anche accesi e violenti.

La delega ad occupare

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L'unica strada da percorrere, quindi, rimane quella dell'interpretazione.

Si potrebbe ritenere che chi occupi il posto per conto di un altro, al cinema o al teatro ad esempio, sia stato delegato da colui che ne diverrà poi "titolare".

Come si ha la possibilità di inviare terzi soggetti a ritirare documenti, a stare in coda o a compiere una miriade di altre attività per noi, potrebbe ritenersi possibile, in sostanza, anche delegarli a tenere occupato un determinato posto.

Peraltro, a tale interpretazione non ostano particolari requisiti di forma, dato che la delega può essere tranquillamente data oralmente, senza che risulti imprescindibile la forma scritta.

L'occupazione della sede stradale

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Il discorso però cambia quando si tratta di occupazione della sede stradale. L'art. 20, nel primo periodo del comma 1 del Codice della strada infatti, anche se con termini assai generici, così recita: "Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili." Occupazioni determinate, come recita in seguito la norme, sono consentite solo previa autorizzazione e a determinate condizioni. Chi occupa infatti abusivamente il suolo stradale o lo fa senza il rispetto delle regole previste dall'autorizzazione, va incontro a una sanzione amministrativa minima di 173 e massima di 694 euro, oltre all'obbligo di rimuovere quanto abusivamente collocato per occupare il posto.

Una norma di questo genere ben potrebbe trovare applicazione nel caso in cui, al fine di riservare ad esempio il posto auto per un amico, venga collocata una sedia ad esempio o un altro oggetto sul manto stradale

L'occupazione di terreni ed edifici

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A differenza dei casi sopra descritti, decisamente meno gravi e per i quali, in mancanza di norme e di interpretazioni giurisprudenziali, occorre affidarsi al buon senso per capire quando è il caso di lasciar perdere o e chiedere l'intervento di chi ne ha la competenza per poter risolvere la questione, l'art. 633 c.p punisce ipotesi di occupazione ben più gravi che hanno ad oggetto l'"invasione di terreni ed edifici."

La norma, modificata nel 2018, dispone che: "1.Chiunque invade arbitrariamente edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 euro a 1.032 euro. 2. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata. 3. Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata."

La norma si pone il preciso scopo di tutelare il diritto di uso e di godimento della proprietà immobiliare, nel rispetto dei principi di inviolabilità e integrità della stessa. Evidente la diversa rilevanza della disposizione, che a differenza di un posto al cinema o di un parcheggio, tutela la proprietà da condotte finalizzate ad un tipo di occupazione del tutto arbitraria in una proprietà privata e non meramente temporanea.

Valeria Zeppilli

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