La Cassazione ricorda che il genitore che ha sostenuto spese ordinarie o straordinarie non può limitarsi a notificare il precetto ma deve allegare fatture e documenti

di Marina Crisafi - Se il marito non paga le spese di mantenimento per la figlia minore, la moglie non può limitarsi a pretenderne il pagamento senza dettagliare i costi sostenuti. Lo ha sancito la Cassazione con la sentenza n. 21241/2016, depositata il 20 ottobre (qui sotto allegata).

Terreno di scontro nella vicenda portata all'attenzione della S.C. è il mantenimento della figlia minore. La ex sostiene che il padre è inadempiente all'obbligo di contribuire alle spese ordinarie e straordinarie, come stabilite in sede di separazione consensuale. Procede, dunque, a notificargli atto di precetto per oltre 62mila euro e relativo titolo esecutivo "costituito dal provvedimento di omologazione del verbale di separazione consensuale".

Ma per i giudici di merito il precetto è inefficace, in quanto la donna non ha allegato all'atto alcuna documentazione di spesa.

Il Tribunale rilevava inoltre la presenza in merito di due diversi orientamenti giurisprudenziali: uno più "rigoroso", secondo il quale "il verbale di separazione non può costituire titolo esecutivo per il pagamento degli oneri di mantenimento della prole successivamente maturati, se questi non sono stati accertati e quantificati con altro titolo giudiziale"; l'altro, più "liberale", secondo cui "il verbale suddetto può costituire valido titolo esecutivo, se il precettante alleghi ad esso la documentazione giustificativo degli esborsi di cui chiede il ristoro".

Tuttavia, anche a voler aderire a tale ultimo orientamento, nel caso di specie, sottolineavano i giudici, la donna non aveva comunque allegato alcuna documentazione di spesa, per cui l'atto di precetto non poteva che ritenersi inefficace.

Tale visione è condivisa anche dagli Ermellini, giacché la madre aveva ingiunto al padre debitore il pagamento della somma senza ulteriori precisazioni, distinzioni o allegazioni documentali, precisando, soltanto con la comparsa di risposta

depositata nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, "quanta parte del credito fosse richiesta per le spese ordinarie - e quanta per quelle - straordinarie, e quali fossero i titoli di spesa".

È dunque evidente, hanno concluso i giudici della terza sezione, che un atto di precetto come quello notificato dalla donna "mai potrebbe produrre gli effetti suoi propri, per - a tacer d'altro - totale mancanza dei requisiti minimi necessari per il raggiungimento del suo scopo". Questo perché, "il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese ordinarie per il mantenimento dei figli costituisce - sì - idoneo titolo esecutivo (…) ma solo a condizione che il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità". Operazione che va compiuta rispetto all'atto di precetto "e non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione, per l'ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto".

Cassazione, sentenza n. 21241/2016

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