La legge consente all'anziano con il vitalizio assistenziale di intestare alla badante la sua abitazione. Vediamo come

Intestare casa alla badante: è possibile?

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Spesso gli anziani sono curati dalle badanti, anche per lungo tempo, cosicchè si instaura un rapporto di fiducia ed affetto per cui il soggetto assistito desidera intestare alla badante, in segno di riconoscenza, la propria abitazione.

E' legittimo? A quanto pare si. La legge prevede infatti il contratto di vitalizio assistenziale, detto anche rendita vitalizia, per il quale è possibile cedere la nuda proprietà dell'immobile ad un estraneo, con riserva del diritto di usufrutto per il proprietario, in cambio di assistenza morale e materiale sino alla morte.

In sostanza, a fronte della cessione della nuda proprietà si ha la controprestazione di assistenza materiale e morale.

Affinchè tale tipologia contrattuale sia valida devono, però, ricorrere due condizioni:

  • che l'anziano sia capace di intendere e di volere al momento del rogito;
  • che l'anziano non si trovi in condizioni di salute troppo precarie o, addirittura, in fase terminale.

Si è pronunciato in questi termini il Tribunale di Torino con un decreto del 27.11.2015 (sotto allegato) che ha fatto molto discutere i non addetti ai lavori, ma che ha destato molto interesse tra gli esperti di diritto.

Dal punto di vista pratico per effetto del contratto di vitalizio, in pratica la badante si obbliga a fornire prestazioni di assistenza morale e materiale all'anziano, vita natural durante, in cambio del trasferimento dell'immobile al momento della morte. Qualora la badante risulti inadempiente rispetto alle esigenze di salute dell'anziano non prestando assistenza, perderà la nuda proprietà e sarà chiamata, eventualmente, al risarcimento del danno.

I parenti dell'anziano e l'impugnazione del contratto

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I parenti dell'anziano possono senza dubbio impugnare il contratto di vitalizio, ma solo a certe condizioni, ossia se gli stessi sono in grado di dimostrare:

  • che l'anziano, al momento della stipula del contratto era incapace di intendere e di volere, non è indispensabile essere stati dichiarati interdetti o inabilitati;
  • che al momento della stipula del contratto, l'anziano risultava gravemente malato e quasi prossimo al decesso.
Elementi che non sono emersi nella vicenda si cui si è occupato il Tribunale di Benevento, che nella sentenza del 2 febbraio 2022 (sotto allegata) non ha fatto che confermare quanto sancito in pratica in precedenza dal Tribunale di Torino, ovvero che: "Il contratto di vitalizio si caratterizza per essere atto di trasferimento a titolo oneroso, qualificabile come un contratto di mantenimento, pienamente legittimo se risponde ad interessi meritevoli di tutela. Esso si caratterizza per l'alea rappresentata dalla durata della vita del vitaliziato e dalla conseguente non prevedibilita? delle obbligazioni assunte dall'obbligato alla cura."

Passando all'esame del caso di specie, è accaduto che gli eredi di una anziana donna, hanno impugnato il contratto stipulato dalla cara estinta con la badante e con il quale, conservando l'usufrutto dell'immobile di proprietà, ha ceduto la nuda proprietà alla persona che si occupava della sua cura, con l'obbligo da parte di quest'ultima di continuare ad assisterla fino alla morte. Contratto che il Tribunale ha definito "atto di trasferimento a titolo oneroso, qualificabile come un contratto di mantenimento vitalizio oneroso".

Contratto che, come precisa il Tribunale, è stato stipulato dall'anziana donna bisognosa di cure, nel totale disinteresse dei parenti che hanno agito in giudizio, al fine di cristallizzare un rapporto che andava avanti da termpo e che si caratterizzava "da una parte il suo bisogno di cura della persona e di ogni altra esigenza quotidiana di vita materiale e anche di natura morale, dall'altra la disponibilita? della Ca. a prendersi cura di ogni bisogno della anziana signora, dedizione di durata gia? quindicennale e promessa anche per il futuro fino a vita natural durante, ivi compresa quella di farle personalmente compagnia."

Cassazione: l'alea del vitalizio assistenziale

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L'aspetto dell'alea del vitalizio assistenziale a cui ha fatto cenno la sentenza del Tribunale di Benevento è stato trattato nel dettaglio dall'ordinanza della Cassazione n. 25624 del 2017 (sotto allegata) in cui ha sancito detto principio:"il contratto vitalizio assistenziale e? nullo per mancanza di alea ove, al momento della sua conclusione, il beneficiario sia affetto da malattia che, per natura e gravita?, renda estremamente probabile un esito letale e ne provochi la morte dopo breve tempo o abbia un'eta? talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile. Pertanto, e? necessario indagare la possibilita?, al momento della stipula, di un giudizio prognostico circostanziato intorno alla probabile durata della sopravvivenza del vitaliziato, tale da compromettere il sinallagma contrattuale alla luce del tenore delle prestazioni a carico di ciascuna parte".

Scarica pdf Tribunale Torino decreto 27.11.2015
Scarica pdf Tribunale di Benevento 2 febbraio 2022
Scarica pdf Cassazione n. 25624-2017
Isabella Vulcano
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