Le attenuanti previste dall'art. 62, n. 4, c.p. nella recente giurisprudenza della Cassazione

Avv. Chiara Mussi - Tra le circostanze attenuanti previste dall'articolo 62 c.p., al n. 4 troviamo il cosiddetto "danno patrimoniale di speciale tenuità", per cui ove trattasi di delitti contro il patrimonio o che comunque
offendono il patrimonio medesimo, la pena è diminuita se il danno patrimoniale cagionato alla persona offesa dal reato sia di speciale tenuità.

Ma cosa si intende con l'espressione "speciale tenuità"?

La giurisprudenza si è più volte interrogata ed ha fornito molte risposte a questo quesito.

Di recente (Cass. Pen. Sez. II n. 30955/16), in riferimento al delitto di rapina, la Suprema Corte ha affermato che ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., è necessario che il bene sottratto sia di valore particolarmente modesto ed inoltre che sia effettuata una attenta valutazione rispetto agli effetti dannosi subiti dalla persona offesa dal reato da parte dell'autore del delitto medesimo, posto che trattasi di fattispecie plurioffensiva e dunque bene tutelato non è solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della vittima.

Valutando dunque le lesioni a tutti gli interessi tutelati dalla norma (patrimoniali e non), potrà stabilirsi la tenuità o meno del pregiudizio, così da poter prevedere l'applicabilità dell'attenuante in questione.

Avvocato Chiara Mussi

Foro di Busto Arsizio

chiara@avvocatomussi.it
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